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Sentenza

Sentenza n. 108/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 111 del 19/03/2024, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 111 del 19 marzo 2024, relativa all'assegnazione del beneficio della carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ricevere il beneficio. Ha quindi chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Nel corso del giudizio le parti hanno comunicato l'avvenuto pagamento del beneficio e chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che nel corso del giudizio il Ministero aveva corrisposto il beneficio economico riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in considerazione della necessità del giudizio di ottemperanza e dell'adempimento intervenuto solo successivamente alla sua instaurazione. Sono state liquidate in euro 800, oltre oneri e accessori di legge, in favore del ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica)

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto per gli anni scolastici indicati nella sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto dell'adempimento dell'amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Prevede il termine che il ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di agire per l'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    Parametri utilizzati dal Collegio per la liquidazione delle spese processuali, tenendo conto della semplicità e serialità del giudizio e dei minimi tariffari indicati dalla giurisprudenza.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e viene meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, quando il ricorso sia stato reso necessario dall'originaria mancata esecuzione del giudicato.
  • Nei giudizi di ottemperanza seriali e di particolare semplicità, le spese possono essere liquidate forfettariamente in misura corrispondente ai minimi tariffari applicabili, secondo i parametri forensi vigenti e la giurisprudenza richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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