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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41451/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per peculato per l'appropriazione di circa 6.000 euro (novembre 2011 - novembre 2013) mediante la cancellazione dalle buste paga della detrazione di rate di finanziamento personale e il mantenimento del relativo rimborso nei mandati di pagamento. I motivi di ricorso evidenziavano (1) vizi di motivazione e travisamento della prova sulla effettiva funzione svolta e sulle trattenute regolari (es. trattenuta di €280), (2) errata qualificazione del fatto come peculato anziché truffa aggravata e la conseguente omissione della declaratoria di prescrizione, (3) violazione del principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, stanti i fatti descritti, il ricorrente non avesse la disponibilità materiale o giuridica del denaro (funzionario sovraordinato era quello con potere dispositiv o) e che la condotta fosse meglio qualificata come truffa aggravata ai danni dell'ente (art. 640, comma 2, n.1, e 61 n.9 c.p.), non come peculato. Per effetto della riqualificazione e tenuto conto che i fatti risalgono a novembre 2011 - novembre 2013, è risultato decorso il termine di prescrizione (termine massimo di 7 anni e 6 mesi previsto dagli artt. 157 e 161 c.p.), per cui la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma sul peculato: richiede che l'agente abbia la disponibilità materiale o giuridica del denaro pubblico sottratto. La Corte ha ritenuto che in assenza di tale disponibilità la fattispecie non fosse integrata.

  • art. 640 cod. pen. (secondo comma, n. 1)

    Norma sulla truffa: applicabile quando l'agente, non avendo disponibilità dei fondi, ottiene indebitamente l'erogazione mediante artifici o raggiri. La Corte ha riqualificato la condotta come truffa aggravata nei confronti dell'ente.

  • art. 61 n. 9 cod. pen.

    Circostanza aggravante relativa alla violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione; valorizzata nella riqualificazione come truffa aggravata.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione: la riqualificazione del reato ha portato al computo del termine di prescrizione pertinente (massimo 7 anni e 6 mesi) che, per il periodo dei fatti (2011-2013), è risultato decorso, determinando l'estinzione del reato.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione all'omessa declaratoria di prescrizione; la Corte ha comunque risolto la questione tramite la riqualificazione e la conseguente estinzione per prescrizione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine al principio dell'applicazione della pena solo quando la colpevolezza sia provata oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha però deciso la questione sul piano della qualificazione giuridica e della prescrizione.

Massime di principio

  • Distinzione peculato vs truffa: se l'agente ha la disponibilità materiale o giuridica delle somme (potere dispositiv o) prevale la fattispecie di peculato; se invece non ha tale disponibilità e ottiene l'erogazione solo tramite artifici o raggiri, la condotta è truffa aggravata.
  • Valutare sempre la catena di responsabilità e i controlli gerarchici: la presenza di un funzionario che esercita il controllo e firma gli atti può escludere la disponibilità dei fondi da parte dell'esecutore di operazioni preparatorie.
  • La qualificazione giuridica influisce sulla prescrizione: la riqualificazione può determinare la decorrenza e la durata del termine di prescrizione con esiti decisivi (anche estinzione del reato).
  • Per l'accusa: è essenziale provare non solo l'anomalia contabile ma anche l'effettiva disponibilità dei fondi a chi viene imputata la gestione, o in alternativa dimostrare gli artifici e il raggiro sul soggetto titolare dell'atto dispositiv o.
  • Per la difesa: puntare a dimostrare l'assenza di potere dispositiv o e la responsabilità finale di altri soggetti può portare alla riqualificazione e, se i termini sono maturi, alla prescrizione.
  • Nella valutazione probatoria il giudice deve motivare distintamente sulle mansioni effettivamente svolte, sui poteri di firma/disponibilità e sugli eventuali artifici informatici o materiali usati per ottenere l'erogazione.

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