Cassazione Penale, Sentenza n. 44869/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda il trattamento sanzionatorio: l'imputato deduce che la Corte d'appello, dopo averlo assolto dalla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., ha rideterminato la pena per il delitto di evasione applicando un aumento per recidiva di dieci mesi, superiore ai nove mesi applicati dal Tribunale in primo grado. Si censura la violazione dell'art. 597 c.p.p. e del divieto di reformatio in peius, nella parte in cui l'aumento autonomo (la recidiva) è stato peggiorato in appello a scapito del solo imputato che aveva proposto l'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, ritenendo violato l'art. 597 c.p.p. e il principio di divieto di reformatio in peius esteso agli elementi autonomi della determinazione della pena. La Corte ha rideterminato la pena sottraendo un mese di reclusione dalla misura fissata in appello, rideterminando la pena in anni 1, mesi 3 e giorni 20, avvalendosi del potere di rideterminazione ex art. 620, lett. I) c.p.p.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Individuazione del delitto contestato (evasione). La norma è richiamata in relazione alla qualificazione del fatto principale per il quale è stata determinata la pena base.
art. 650 cod. pen.
Contravvenzione concorrente dalla quale l'imputato è stato assolto in appello; l'assoluzione ha inciso sul calcolo complessivo e sugli aumenti applicati.
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato per il divieto di reformatio in peius: la Corte afferma che, se l'impugnazione è proposta solo dall'imputato, il giudice d'appello non può peggiorare gli elementi autonomi della determinazione della pena rispetto alla sentenza di primo grado.
art. 442 cod. proc. pen.
Norma sul beneficio di minor pena per il rito abbreviato: la Corte territoriale aveva applicato una riduzione ex art. 442 nella determinazione della pena complessiva.
art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, di rideterminare la pena; la Corte ha esercitato tale potere sottraendo un mese dalla pena fissata in appello.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005; Sez. 2, n. 17585 del 23/03/2023)
Rilevato il principio consolidato secondo cui il divieto di reformatio in peius riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione; pertanto il giudice d'appello non può aumentare elementi come la recidiva rispetto al primo grado quando l'impugnazione è proposta solo dall'imputato.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius, quando l'appello è proposto solo dall'imputato, si estende a tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena (non solo all'entità numerica complessiva).
- Se in appello l'imputato ottiene l'assoluzione da un reato concorrente, il giudice d'appello non può per la restante fattispecie applicare un aumento (ad es. per recidiva) superiore a quello già applicato dal primo giudice.
- In caso di violazione del divieto di reformatio in peius il rimedio della Corte di Cassazione può essere l'annullamento senza rinvio limitato al trattamento sanzionatorio e la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- La determinazione degli aumenti (es. per recidiva) deve rispettare la misura già fissata in primo grado quando la modifica peggiorativa deriverebbe esclusivamente dall'intervento dell'organo di appello su impugnazione proposta dal solo imputato.
- Il giudice d'appello deve valutare con attenzione l'effetto dell'assoluzione da reato concorrente sul quadro sanzionatorio complessivo e non può utilizzare tale cambiamento per aggravare l'imputato oltre il livello del primo grado.
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