Sentenza n. 2888/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 5257/2024 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il beneficio annuale della Carta Docente per gli anni scolastici 2019/20-2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 13 febbraio 2025, con la quale era stato riconosciuto il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta Docente, per complessivi euro 2.500,00. Deduceva il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che il Ministero avesse provveduto, neppure parzialmente, all'adempimento. Chiedeva l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice del lavoro. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti, mentre il Ministero, costituitosi con una memoria di stile, non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non aveva fornito indicazioni sull'adempimento. Il Ministero è stato quindi obbligato a effettuare integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e impartire le prescrizioni necessarie all'esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di un titolo esecutivo è soggetto al termine dilatorio di 120 giorni; decorso tale termine senza adempimento, può essere promossa l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del beneficio economico annuale della Carta Docente riconosciuto alla ricorrente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto per il pagamento delle somme dovute dalla pubblica amministrazione e l'amministrazione non abbia adempiuto, neppure parzialmente.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita dell'an e del quantum del credito, unitamente alla documentazione attestante l'assenza di pagamento, consente di accertare l'inottemperanza al titolo esecutivo.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine, specificandone poteri e tempi di intervento.
- La nomina del commissario ad acta può essere affidata a un organo o funzionario pubblico individuato in ragione dei suoi doveri istituzionali, con facoltà di delega e con oneri a carico dell'amministrazione inadempiente.
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