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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16156/2022 del 27/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Primo motivo: violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e vizi di motivazione, contestando l'uso nella motivazione della sola testimonianza del teste Turini che avrebbe posto l'imputato quale dimorante presso l'indirizzo in Vercelli dove era stata attivata la linea ADSL. Secondo motivo: violazione dell'art. 99 c.p. e vizi di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva (si censura che la motivazione sulla recidiva sia meramente apparente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura si è limitata a fragmenti della testimonianza senza una specifica e completa individuazione degli atti e delle ragioni tali da far emergere un travisamento probatorio o una contraddittorietà idonea a sovvertire il giudizio di merito; i giudici di merito avevano valorizzato, oltre alla testimonianza, ulteriori elementi (copia della carta d'identità di Pintus in possesso dell'imputato, utenza cellulare intestata all'imputato indicata in sede di attivazione, visura Internet che collegava l'abitazione all'imputato). Il secondo motivo sulla recidiva è stato ritenuto anch'esso inammissibile, perché la Corte d'appello aveva motivato concretamente come i numerosi precedenti dimostrassero la pericolosità e la dedizione a condotte antigiuridiche dell'imputato, e la critica del ricorrente è rimasta astratta. Conseguentemente il provvedimento impugnato rimane confermato nella sostanza (condanna per il reato di sostituzione di persona con pena di 1 mese di reclusione, mentre il reato di truffa era stato archivato per mancanza di querela). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, codice di procedura penale

    Richiama l'onere di valutazione della prova testimoniale; la Corte ha ritenuto che la mera segnalazione frammentaria di parti della testimonianza non sia sufficiente a contestare la motivazione dei giudici di merito, che avevano motivato valorizzando più elementi probatori.

  • art. 99, codice penale

    Stabilisce i principi per il riconoscimento della recidiva; la Corte ricorda che il giudice deve verificare concretamente se la reiterazione del fatto dimostri maggiore pericolosità e riprovevolezza, e ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello sui precedenti dell'imputato.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale

    Indica i limiti formali del ricorso per cassazione; qui il ricorso è stato valutato nei limiti formali e di specificità richiesti per l'impugnazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 185/2015

    Ricordata in riferimento all'art. 99 c.p. per spiegare che, dopo l'illegittimità costituzionale, anche il quinto comma non può più essere invocato per le contestazioni di recidiva; la valutazione della recidiva resta un accertamento concreto del giudice di merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: per impugnare la motivazione occorre dimostrare travisamento probatorio o contraddittorietà manifesta con riferimento preciso agli atti processuali.
  • Le doglianze fondate su estratti o frammenti di testimonianze sono in genere inammissibili se non corredate da una completa e specifica indicazione degli atti che si intendono far valere e dalla dimostrazione del modo in cui quei brani influenzano il giudizio complessivo.
  • Quando i giudici di merito fondano la decisione su una pluralità di elementi convergenti (testimonianze, documenti, risultanze tecniche/visure), il ricorso deve aggredire in modo organico il compendio probatorio, non un solo elemento isolato, per essere efficace in Cassazione.
  • Sul tema della recidiva (art. 99 c.p.), il giudice deve compiere una valutazione concreta della pericolosità e della riprovevolezza: una critica astratta alla ricorrenza dei precedenti è insufficiente a scalfire la valutazione del merito.
  • La dichiarazione d'inammissibilità del ricorso può comportare l'imposizione delle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se non emergono profili che escludano colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • Per una impugnazione efficace in Cassazione è necessario articolare motivi specifici, corredati di puntuale indicazione degli atti e della prova che si ritiene erroneamente valutata, e spiegare perché la motivazione risulterebbe manifestamente illogica, contraddittoria o priva di motivazione.

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