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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10820/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società di leasing)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'imbarcazione, originariamente stipulato da un terzo e poi proseguito dalle odierne ricorrenti come utilizzatrici. Le parti utilizzatrici avevano pagato una parte rilevante dei canoni, poi il rapporto era stato risolto dalla concedente; secondo le ricorrenti, il bene sarebbe stato restituito e successivamente venduto. In primo grado esse avevano chiesto di accertare la nullità o inefficacia, per vessatorietà ex art. 33 cod. consumo, delle clausole che prevedevano penali in caso di risoluzione, nonché la loro riduzione ex art. 1384 c.c. e art. 1526 c.c., con restituzione dei canoni versati al netto dell'equo compenso. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello, ritenendo in sostanza che mancasse un interesse attuale a far valere la nullità/riduzione della penale, anche perché il bene non risultava venduto e non vi era domanda riconvenzionale della concedente. In cassazione, dopo una precedente ordinanza di improcedibilità, le ricorrenti hanno proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo che il ricorso originario era stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d'appello, sicché l'improcedibilità era stata erroneamente dichiarata. Nel merito hanno poi riproposto quattro motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di documenti decisivi, per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la vendita dell'imbarcazione; violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1384 c.c. per omessa pronuncia sulla domanda di nullità/riduzione della penale; violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1384 c.c. per non avere esaminato la domanda di vessatorietà e di riduzione della penale; omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme dovute ex art. 1526, comma 1, c.c., previa detrazione dell'equo compenso. La Corte ha accolto la revocazione, revocando la precedente ordinanza, ma nella fase rescissoria ha rigettato il ricorso originario perché ha ritenuto infondato/inammissibile il nucleo delle censure: la domanda di accertamento sulla clausola penale e di riduzione ex art. 1526 c.c. richiede un interesse attuale e concreto, collegato alla concreta applicazione della disciplina restitutoria, che presuppone la vendita o altra collocazione del bene e una pretesa economica effettiva della concedente; inoltre, i motivi con cui si denunciava la valutazione delle prove o l'omessa considerazione della fattura erano inammissibili perché la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, mentre un errore di fatto documentale va fatto valere con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.; il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque non deducibile nei limiti indicati dalla giurisprudenza e in presenza di doppia conforme; non sussisteva neppure un vizio di ultrapetizione o minuspetizione, poiché la decisione di inammissibilità della domanda precludeva l'esame nel merito delle ulteriori richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., perché ha riconosciuto che il ricorso per cassazione originario era stato notificato entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza d'appello e quindi non era improcedibile. Revocata l'ordinanza precedente, la Corte, decidendo nel merito della causa, ha però rigettato il ricorso originario, confermando la sostanziale correttezza della decisione di merito che aveva negato l'accoglimento delle domande delle utilizzatrici. Ha condannato le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il rimedio utilizzato per rimuovere l'errore percettivo/di fatto della precedente ordinanza di improcedibilità

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione è notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, anche se manca la relazione di notifica della sentenza impugnata

  • art. 1526 c.c.

    nei leasing traslativi è richiamato in via analogica o sistematica per evitare un ingiustificato arricchimento del concedente; la sua applicazione presuppone però una concreta situazione restitutoria e la determinazione del ricavato dalla vendita del bene

  • art. 1384 c.c.

    la riduzione della penale richiede un interesse concreto e attuale alla sua contestazione, non essendo sufficiente un interesse meramente astratto

  • art. 33 cod. consumo

    richiamato dalle parti come base per la contestazione delle clausole penali asseritamente vessatorie

  • art. 100 c.p.c.

    l'azione è ammissibile solo se sorretta da interesse ad agire attuale e concreto

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è violazione per il solo fatto che il giudice valuti le prove o non esamini nel merito domande rese inammissibili per difetto di interesse; il vizio ricorre solo se il giudice pronuncia oltre o al di fuori della domanda proposta

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando attribuisce diverso peso alle prove dedotte

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione comparativa delle prove resta nel potere del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto per violazione/falsa applicazione di norme sostanziali e processuali

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non copre il semplice dissenso sulla valutazione del fatto

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere esposizione dei fatti e specifica indicazione degli atti/documenti rilevanti, altrimenti è inammissibile

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti va fatto valere con revocazione, non con ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo, le contestazioni sulle clausole di riequilibrio economico in caso di risoluzione devono essere sorrette da un interesse ad agire attuale e concreto; non è sufficiente un interesse meramente astratto all'eliminazione della clausola dal contratto.
  • La tutela restitutoria ispirata all'art. 1526 c.c. presuppone una concreta ricostruzione del rapporto economico dopo la risoluzione, normalmente ancorata alla vendita o diversa collocazione del bene e al quantum effettivamente ricavato.
  • La mera contestazione della sproporzione della penale non basta, da sola, a fondare la domanda se manca il presupposto fattuale della sua concreta applicazione o una pretesa economica attuale della controparte.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non è configurabile quando si lamenta soltanto una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • L'errore di fatto risultante dagli atti o documenti del processo non si denuncia con il ricorso per cassazione, ma con il rimedio della revocazione.
  • Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è circoscritto alle sole anomalie estreme della motivazione e non consente di ottenere un nuovo apprezzamento del merito.

Come è indicizzato

MaterieLeasingMutuoImpugnazioniProve
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaGiudicato

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