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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 5074 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 242/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - CHIAMATA IN CAUSA DELL'ENTE CREDITORE - Controllo ex art. 36 bis, D.lgs. n. 600/73 - Legittimazione passiva ex art. 39, D.lgs. n. 112/199 - Litis denuntiatio facoltativa da parte del concessionario - Natura sostanziale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione delle cartelle di pagamento emesse a seguito del controllo automatico ex art. 36‑bis, D.lgs. n.600/73 per vizi relativi alla mancata notificazione e all'invalidità degli atti impositivi presupposti

La decisione

la Corte ha stabilito che non si configura un litisconsorzio necessario tra concessionario e ente impositore. Ai sensi dell'art. 39, D.lgs. n.112/1999 la chiamata in causa (litis denuntiatio) dell'Agenzia delle Entrate è una facoltà del concessionario, da esercitarsi senza preventiva autorizzazione; tale chiamata ha efficacia sostanziale e non processuale. Ne consegue che la mancata litis denuntiatio non determina la nullità della sentenza per carenza di contraddittorio, benché possa sorgere un'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'ente impositore qualora ricorrano i presupposti

Norme richiamate

  • art. 36‑bis, D.lgs. n.600/1973

    art. 36‑bis, D.lgs. n.600/1973

    regola il controllo automatico e la base delle cartelle impugnate; le contestazioni relative alla notificazione e alla validità degli atti impositivi possono essere sollevate dal contribuente contro la cartella emessa a seguito di tale controllo

  • art. 39, D.lgs. n.112/1999

    art. 39, D.lgs. n.112/1999

    attribuisce al concessionario la facoltà (non obbligo) di effettuare la litis denuntiatio nei confronti dell'ente impositore (Agenzia delle Entrate); la chiamata è opzionale, non richiede preventiva autorizzazione e ha efficacia sostanziale

Massime di principio

  • La presenza di atti impositivi impugnati non obbliga il giudice a integrare il contraddittorio con l'ente impositore mediante liti denuntiatio: la chiamata in causa è onere/discrezione del concessionario, non del giudice
  • La litis denuntiatio del concessionario è facoltativa e ha natura sostanziale: la sua omissione può dar luogo a responsabilità risarcitoria ma non comporta automaticamente la nullità della decisione per violazione del contraddittorio
  • In caso di impugnativa per mancata notificazione o invalidità degli atti presupposti, il contribuente può far valere le proprie eccezioni direttamente nei confronti del concessionario che agisce in riscossione, senza che sia necessario il litisconsorzio necessario con l'ente impositore
  • Il giudice non deve esigere autorizzazioni o atti procedurali specifici per consentire la litis denuntiatio: la decisione di chiamare l'ente impositore resta a carico del concessionario
  • Qualora il concessionario non chiami l'ente impositore e dalla vicenda emerga una responsabilità dell'amministrazione finanziaria, il contribuente potrà agire per il ristoro del danno; tuttavia, la pronuncia non è nulla per la sola carenza di chiamata in causa

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