Cassazione Penale, Sentenza n. 18887/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva applicato la sanzione sostitutiva dell'espulsione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (con multa sostituita con espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998). Il ricorrente deduceva che l'espulsione era illegittima per la causa ostativa prevista dagli artt. 13, comma 4-bis, e 14 d.lgs. n. 286/1998, in quanto l'imputato non possedeva un documento valido per l'espatrio; si richiamava inoltre la pronuncia Sez. 6, n. 15881/2022 (Ltaief Maher) secondo cui tale vizio renderebbe la pena illegale e quindi impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'applicazione della sanzione sostitutiva dell'espulsione in assenza del documento valido costituisca un errore sul presupposto applicativo della sanzione (illecito di legittimità), non una pena 'illegale' ai sensi della definizione delle Sezioni Unite. Poiché l'espulsione è prevista dall'ordinamento per genere e specie, l'errore non rientra nell'hypothesis di pena illegale che legittima il ricorso ex art. 448, comma 2-bis. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che ha regolato la responsabilità penale per la condotta contestata e ha determinato la cornice sanzionatoria di riferimento per la determinazione della pena.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998
Consente la sostituzione della pena pecuniaria con l'espulsione dello straniero; nella sentenza è la previsione normativa cui si è richiamato l'accordo per l'espulsione quale sanzione sostitutiva.
artt. 13, comma 4-bis, e 14 d.lgs. n. 286/1998
Prevedono cause ostative all'espulsione dello straniero, tra cui l'assenza di documento valido per l'espatrio; il ricorrente sosteneva che tali norme impedivano l'applicazione dell'espulsione nel caso concreto.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce la possibilità di ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando la pena è 'illegale'; la Corte ha interpretato che tale rimedio è limitato ai casi di pena estranea all'ordinamento per genere, specie o quantità.
Sez. 6, n. 15881 del 16/03/2022 (Ltaief Maher)
Pronuncia richiamata dal ricorrente che aveva ritenuto ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento con espulsione applicata a soggetto privo di documento valido; la Corte di legittimità ha considerato tale precedente ma lo ha ritenuto non coincidente con la definizione di pena illegale secondo le Sezioni Unite.
Sez. U., n. 5352 del 28/09/2023 (Hemida) e pronunce connesse (Miraglia, Savini, Sacchettino)
Le Sezioni Unite hanno precisato la nozione di 'pena illegale': illegale è solo la pena non prevista dall'ordinamento per genere, specie o quantità. Errori nell'applicazione o nella valutazione di presupposti applicativi determinano una pena illegittima ma non 'illegale' ai fini dell'art. 448, comma 2-bis.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata come base per la condanna alle spese del procedimento in cassazione.
Corte costituzionale, sent. 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione al criterio per la determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Distinguere tra 'pena illegale' e 'pena illegittima': la cassazione ex art. 448, comma 2-bis, è ammissibile solo se la pena è estranea all'ordinamento per genere, specie o quantità; errori sui presupposti applicativi rendono la pena illegittima ma non 'illegale'.
- Se la sanzione sostitutiva (es. espulsione) è prevista dall'ordinamento ma manca uno dei requisiti per applicarla (es. documento per l'espatrio), il rimedio non è necessariamente il ricorso per cassazione previsto dall'art. 448, comma 2-bis, ma va esperita la via impugnatoria propria dell'errata determinazione della pena (es. ricorsi ordinari o motivi di doglianza che investono l'esercizio del potere commisurativo).
- Prima di concordare una pena sostitutiva come l'espulsione, verificare documentalmente la possibilità di esecuzione (possesso di titolo valido per l'espatrio); in caso di incertezza, evitare l'accordo o prevedere alternative per non esporre la sentenza a censure di illegittimità.
- Un precedente favorevole (es. sentenza di merito o di sezione) non modifica la definizione normativa di 'pena illegale' stabilita dalle Sezioni Unite; la strategia difensiva deve tener conto di questa interpretazione consolidata.
- La posizione del Pubblico Ministero in Cassazione non vincola la Corte: anche una richiesta di accoglimento formulata dal PG può non essere accolta se sussiste una causa di inammissibilità.
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