Sentenza n. 889/2026 - Genova, Sezione 1
per l'accertamento - dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull'istanza del 3 dicembre 2025 a mezzo PEC nell'interesse dell'odierno ricorrente, avente ad oggetto il rilascio dell'apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, ai fini della successiva richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con richiesta di convocazione presso gli Uffici della Prefettura; - per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso alla suddetta inerzia, ove medio tempore intervenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per nullità della notifica, rilevando che il ricorrente non aveva adempiuto all’ordine di rinnovazione impartito con ordinanza collegiale entro i termini perentori stabiliti. Non è stata esaminata la fondatezza della domanda relativa all’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Le spese sono state dichiarate nulla, in ragione della mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.
Atto impugnato: inerzia dell’amministrazione sull’istanza del 3 dicembre 2025 per il rilascio della dichiarazione relativa al venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione diretta ad accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza presentata tramite PEC e ad annullare gli eventuali atti connessi all’inerzia. La notifica del ricorso al Ministero dell’Interno è stata effettuata presso un indirizzo PEC diverso da quello risultante dai pubblici registri. Il TAR, con ordinanza collegiale, ha rilevato la nullità della notifica, non sanata dalla costituzione delle amministrazioni intimate, rimaste contumaci, e ha ordinato la rinnovazione della notifica entro termini perentori, con deposito della relativa prova entro il termine assegnato, avvertendo che l’inadempimento avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 c.p.a. Il ricorrente non ha rinnovato la notifica né depositato la prova nei termini.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
Consente di definire il giudizio con declaratoria di inammissibilità; nel caso concreto il TAR lo ha applicato per il mancato adempimento dell’ordine di rinnovazione della notifica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La notifica del ricorso effettuata presso un indirizzo PEC dell’amministrazione diverso da quello risultante dai pubblici registri è nulla quando l’indirizzo utilizzato non è quello previsto per le notificazioni processuali.
- Se il giudice ordina la rinnovazione della notifica assegnando termini espressamente qualificati come perentori, il mancato adempimento entro tali termini comporta l’inammissibilità del ricorso, ove il vizio non sia stato sanato dalla costituzione della parte intimata.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non sana la nullità della notifica e non consente al giudice di esaminare nel merito l’azione proposta.
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