Cassazione Penale, Sentenza n. 24654/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due ricorsi per cassazione: 1) MINTEH Lamin impugna per "vizio di motivazione" la conferma di condanna per il reato di illecita detenzione di cocaina; il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato. 2) Il Procuratore Generale censura la sentenza per non avere dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'imputato, ritenuto tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il ricorso di MINTEH è stato dichiarato inammissibile perché presentato personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; conseguentemente MINTEH è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile per carenza di un interesse concreto e attuale all'impugnazione della tardività dell'appello, dato che la Corte d'Appello aveva confermato integralmente la condanna e la misura della pena; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede un interesse effettivo del pubblico ministero quando l'impugnazione potrebbe favorire l'imputato.
Norme richiamate
art. 613 cod. proc. pen.
L'art. 613, comma 1, è richiamato per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: la presentazione personale costituisce causa di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 3, Sentenza n. 48581 del 13/09/2016 (Piga)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero è ammissibile anche se volto a ottenere una pronuncia eventualmente favorevole all'imputato, ma soltanto se sorretto da un interesse concreto e attuale, ossia non meramente teorico, e finalizzato a conseguire un risultato pratico effettivo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile: la formula di impugnazione deve rispettare le forme previste dalla legge (es. essere sottoscritta da difensore ove richiesto) e la violazione può comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle Ammende.
- Il Procuratore della Repubblica può proporre ricorso per cassazione, ma solo se sussiste un interesse concreto e attuale all'impugnazione; non è sufficiente una censura teorica se l'esito pratico del gravame non comporterebbe vantaggi reali per l'accusa.
- Quando la decisione di merito conferma integralmente la condanna e la misura della pena, la contestazione formale (es. tardività dell'appello) del pubblico ministero rischia di essere considerata priva di interesse concreto e quindi inammissibile.
- In casi simili valutare sempre: chi propone il ricorso (persona fisica o pubblico ministero), la legittimità formale della modalità di proposizione, e se è prospettabile un vantaggio pratico dall'eventuale accoglimento; l'assenza di uno di questi elementi può determinare l'inammissibilità.
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