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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25773/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per 2 anni con obbligo di soggiorno e cauzione di euro 1.000. La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la pericolosità sociale sarebbe stata fondata su elementi tratti da un procedimento penale nel quale è stata assolta dai reati più gravi (tentati omicidi); contesta inoltre di non "appartenere" alla cosca di 'ndrangheta, fa valere il lungo periodo di detenzione come rieducativo, la stabile occupazione e l'assenza di vita da proventi illeciti o di frequentazione di pregiudicati.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che, sebbene la ricorrente sia stata assolta per i tentati omicidi, nel giudizio di primo grado risultò condannata per detenzione abusiva di arma e riciclaggio di autovettura nell'ambito di una cruenta guerra di 'ndrangheta; risultano fatti concreti (occultamento dell'arma suggerito alla madre, consigli su come nascondere un'auto rubata evitando impronte) che dimostrano il coinvolgimento nelle dinamiche criminose legate al marito appartenente alla fazione. La Corte ha applicato il principio secondo cui l'"appartenenza" può comprendere anche condotte non caratterizzate da vincolo stabile ma funzionali a esigenze associative. Per questi motivi la misura di prevenzione è stata ritenuta legittima. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019 (Diotallevi, Rv. 277438 - 03)

    Il concetto di "appartenenza" a un'associazione mafiosa, rilevante per le misure di prevenzione, comprende anche condotte non connotate da vincolo stabile ma funzionali a esigenze associative, escludendo solo la mera contiguità o vicinanza al gruppo criminale.

  • Sez. U., n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso, Rv. 271512)

    Conferma il principio che la valutazione dell'appartenenza e della pericolosità sociale può considerare azioni sporadiche o strumentali al gruppo criminoso e non richiede necessariamente un vincolo di stabile appartenenza.

Massime di principio

  • Per le misure di prevenzione la "appartenenza" a gruppi mafiosi può essere accertata anche sulla base di condotte occorse in momenti determinati e funzionali al gruppo, non solo da legami stabili e formali.
  • Elementi emersi in un giudizio penale (anche se non tutti hanno portato a condanne per i reati più gravi) possono essere valutati dal giudice delle misure di prevenzione per accertare la pericolosità sociale.
  • La lunga espiazione della pena e la presunta rieducazione non esentano automaticamente dall'applicazione di misure di prevenzione: è necessario valutare la sussistenza di elementi sintomatici residui di pericolosità.
  • Condotte di supporto operativo al gruppo criminale (occultamento di arma, suggerimenti su come nascondere un veicolo rubato) hanno rilievo probatorio nella determinazione della pericolosità e dell'appartenenza.
  • I ricorsi contro provvedimenti di prevenzione devono superare una soglia di non manifesta infondatezza: in mancanza, sono dichiarati inammissibili e può seguire condanna alle spese e ammenda.

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