Cassazione Penale, Ordinanza n. 41374/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è la decisione della Corte di appello che, in accoglimento di un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e a seguito di rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna del ricorrente riducendo la pena nei termini concordati. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in modo ritenuto generico, vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che il ricorso investe questioni alle quali l'interessato aveva rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, con conseguente preclusione anche nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il potere dispositivo esercitato dalla parte mediante il concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di appello, non solo limiti la cognizione del giudice di secondo grado, ma produca effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
il concordato sulla pena, comportando rinuncia agli altri motivi di appello, determina una preclusione estesa anche al ricorso per cassazione sulle questioni oggetto di rinuncia.
art. 129 c.p.p.
la dedotta mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è esaminabile quando il ricorso investe questioni cui l'imputato ha rinunciato nell'ambito del concordato sulla pena in appello.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
l'inammissibilità del ricorso è dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata, mediante ordinanza.
art. 616 c.p.p.
alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il concordato sulla pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., accompagnato dalla rinuncia agli altri motivi di impugnazione, ha efficacia preclusiva non solo nel giudizio di appello ma anche nel successivo giudizio di legittimità.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre questioni alle quali la parte abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena; in tal caso il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è inammissibile per effetto di una preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi di appello, la Corte può provvedere con ordinanza in camera di consiglio non partecipata.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ritenuto equo, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
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