Cassazione Civile, Ordinanza n. 07193/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, della domanda di ammissione al passivo proposta da una lavoratrice per le quote di TFR maturate e accantonate dal datore di lavoro, ma non versate a un fondo di previdenza complementare prima del fallimento della società. Il tribunale aveva ritenuto che, in base all’art. 8 d.lgs. 252/2005, il "conferimento" del TFR al fondo integrasse una vera e propria cessione del relativo credito in favore del fondo stesso, con conseguente legittimazione esclusiva del fondo ad insinuarsi al passivo. La ricorrente ha impugnato tale decisione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 8 d.lgs. 252/2005 e degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., sostenendo che il conferimento andava qualificato come delegazione e non come cessione; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che fosse onere del curatore provare il modulo negoziale adottato e che, in difetto, dovesse presumersi la delegazione; (3) violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c., per negata applicazione della disciplina della delegazione di pagamento; (4) violazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 80/1992, in relazione alla legittimazione del Fondo di garanzia INPS; (5) violazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005, per l’irragionevole mutamento della natura del TFR a seconda della forma di destinazione prescelta dal lavoratore. La Corte ha esaminato unitariamente i motivi, concentrandosi sulla qualificazione giuridica del conferimento del TFR al fondo complementare e sulla conseguente individuazione del soggetto legittimato all’insinuazione al passivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando al tribunale di Siracusa in diversa composizione. Ha ritenuto che il tribunale avesse erroneamente affermato in modo apodittico che il conferimento del TFR alla previdenza complementare comportasse necessariamente una cessione del credito al fondo, senza svolgere l’indagine necessaria sulla natura negoziale concreta dell’adesione. La Corte ha aderito all’orientamento di legittimità già espresso in precedenza: in caso di fallimento del datore di lavoro, il rapporto di mandato avente a oggetto il versamento al fondo si scioglie ex art. 78, comma 2, l. fall., e le somme accantonate tornano nella titolarità, di regola, del lavoratore, che è quindi legittimato ad insinuarsi al passivo; solo se dall’istruttoria emerga una vera cessione del credito in favore del fondo, la legittimazione spetta al fondo medesimo ex art. 93 l. fall. Il giudice del rinvio dovrà dunque accertare in concreto se il conferimento sia una cessione di credito futuro oppure una mera delegazione di pagamento, e regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
disciplina l’opposizione allo stato passivo proposta contro il decreto del giudice delegato.
art. 8 d.lgs. 252/2005
il generico riferimento al "conferimento" del TFR alle forme pensionistiche complementari non impone di qualificare l’operazione come cessione; occorre verificare se le parti abbiano posto in essere una delegazione di pagamento o una cessione di credito futuro.
art. 75 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla capacità processuale/legittimazione processuale.
art. 81 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla legittimazione ad agire in nome proprio per un diritto altrui.
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso quale norma sull’interesse ad agire e sulla legittimazione processuale.
art. 2697 c.c.
invocato per sostenere che l’onere di provare la natura del negozio di conferimento gravasse sulla parte che eccepiva la carenza di legittimazione della lavoratrice.
art. 1269 c.c.
richiamato per sostenere la riconducibilità del conferimento alla delegazione di pagamento.
art. 1270 c.c.
richiamato per affermare la revocabilità della delegazione fino all’assunzione dell’obbligazione da parte del delegato o all’esecuzione del pagamento.
art. 5, comma 3, d.lgs. 80/1992
invocato nel ricorso in relazione al meccanismo di surrogazione/garanzia per i crediti non versati.
artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005
richiamati per contestare l’interpretazione del tribunale circa gli effetti della destinazione del TFR alla previdenza complementare.
art. 78, comma 2, l. fall.
il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, determina lo scioglimento del contratto di mandato avente a oggetto il versamento del TFR al fondo.
art. 93 l. fall.
attribuisce la legittimazione all’insinuazione al passivo al soggetto titolare del credito, che nel caso di cessione può essere il fondo pensione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per dare conto del recepimento per relationem della motivazione dell’orientamento di legittimità richiamato.
art. 380bis1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e la riserva della motivazione.
Massime di principio
- Nel conferimento del TFR a forme di previdenza complementare, il mero uso del termine "conferimento" non consente di presumere automaticamente una cessione del credito al fondo: occorre un accertamento in concreto della volontà negoziale delle parti e del contenuto dell’adesione.
- In caso di fallimento del datore di lavoro che abbia ricevuto l’incarico di versare al fondo le quote di TFR accantonate, il rapporto di mandato si scioglie e la titolarità delle somme accantonate ritorna, di regola, al lavoratore, che è pertanto legittimato a insinuarsi al passivo.
- La legittimazione all’insinuazione al passivo per quote di TFR non versate al fondo di previdenza complementare spetta al fondo solo se risulti, all’esito dell’istruttoria, una effettiva cessione del credito in suo favore.
- Il giudice non può escludere la legittimazione del lavoratore sulla base di una qualificazione astratta e apodittica del conferimento, ma deve verificare il concreto modulo negoziale adottato, distinguendo tra delegazione di pagamento e cessione di credito futuro.
- Quando una parte contesta la legittimazione ad agire fondata sulla natura del rapporto sottostante, la decisione deve poggiare sull’accertamento del contenuto negoziale effettivo e non su una presunzione di cessione derivante dalla sola adesione alla previdenza complementare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07163/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07168/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07177/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07181/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07184/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07186/2024 del 18/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →