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Sentenza

Sentenza n. 10649/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento, notificato in data 29 novembre 2024, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la decadenza dei diritti 14538 e 35686 della ricorrente, rispettivamente afferenti alle concessioni n. 4084 e n. 4822, per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive nel negozio di gioco sito a Cava dei Tirreni (SA), viale Marconi, nn. 9/11; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del provvedimento, notificato in data 29.11.2024, con il quale ADM ha disposto la decadenza dei diritti 14538 e 35686, rispettivamente afferenti alle concessioni nn. 4084 e 4822, per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive nel negozio di gioco sito a Cava dei Tirreni (SA) in viale Marconi nn. 9/11; - dei provvedimenti autorizzatori, dagli estremi sconosciuti, rilasciati in pendenza del giudizio a GBO Italy spa, nonché degli atti presupposti e conseguenti, con particolare ma non esclusivo riferimento alla nota ADM del 24.2.2025, con la quale la ricorrente è stata resa edotta che i locali in cui è ubicata la sala scommesse si trovano attualmente in capo ad altro soggetto;

Giustizia amministrativa202413344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dei diritti di raccolta delle scommesse e, con motivi aggiunti, titoli autorizzatori rilasciati a un diverso concessionario nei medesimi locali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare dei diritti di raccolta collegati alle concessioni n. 4084 e n. 4822, ha contestato la decadenza disposta dall’ADM per l’interruzione del servizio per oltre trenta giorni. Ha sostenuto che l’interruzione fosse imputabile al gestore FAS S.r.l., che aveva esercitato il recesso dai rapporti contrattuali in modo asseritamente illegittimo, e costituisse quindi un giustificato motivo impeditivo della decadenza. Ha dedotto violazione delle convenzioni, travisamento dei presupposti, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e violazione dei principi di imparzialità, buona fede, collaborazione e proporzionalità. Ha inoltre sostenuto che l’ADM avrebbe dovuto attendere l’esito del procedimento cautelare civile promosso contro il gestore o sospendere l’efficacia dei diritti, anche alla luce della circolare ADM del 13 giugno 2017. Con motivi aggiunti, dopo la pronuncia del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato illegittimo il recesso del gestore e ordinato la ripresa dell’attività, la ricorrente ha impugnato i titoli rilasciati a GBO Italy S.p.A. nei medesimi locali, deducendo che l’ADM avrebbe dovuto riesaminare la decadenza e sospendere o ritirare i titoli del concorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la decadenza trovi fondamento esclusivamente nel rapporto pubblicistico tra ADM e concessionario e che il concessionario sia tenuto a garantire la continuità del servizio anche quando l’interruzione dipenda da controversie con il gestore del punto vendita. Il gestore non è parte della convenzione con l’ADM e le vicende privatistiche tra concessionario e gestore non sono opponibili all’amministrazione. Il concessionario avrebbe dovuto trasferire il diritto ad altra sede, rimuoverlo o comunque adottare iniziative idonee a ripristinare il servizio entro il termine assegnato. Il recesso del gestore, anche se successivamente dichiarato illegittimo dal giudice civile, non integra di per sé forza maggiore o giustificato motivo, rientrando nelle ordinarie dinamiche contrattuali; il concessionario resta responsabile della condotta dei propri ausiliari, salva l’eventuale azione di regresso. Il potere di decadenza è stato qualificato come vincolato, sicché, accertata l’interruzione della raccolta per oltre trenta giorni, l’ADM non disponeva di un margine per sostituire la decadenza con la sospensione mediante un bilanciamento discrezionale degli interessi. Il TAR ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, rilevando il considerevole scambio di note e l’ampio contraddittorio procedimentale. La circolare ADM del 2017 è stata ritenuta applicabile solo in presenza di un provvedimento giurisdizionale, anche provvisorio, avente efficacia sospensiva e idoneo a interferire con l’attività dell’Agenzia, non per la mera pendenza di un giudizio. Quanto ai motivi aggiunti, la pronuncia civile favorevole alla ricorrente non ha prodotto automaticamente l’illegittimità dei titoli rilasciati a GBO né imposto l’autotutela dell’ADM, poiché mancava ancora la concreta disponibilità dei locali da parte della ricorrente e il provvedimento civile non risultava portato a esecuzione con mutamento della situazione di fatto. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 della convenzione n. 4084

    Il concessionario è tenuto a garantire la continuità del servizio presso il singolo punto di vendita di gioco sportivo. L’interruzione del servizio, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, anche non continuativi nell’anno solare per i negozi di gioco sportivo, ovvero superiore a 90 giorni, anche non continuativi nell’anno solare per i punti di gioco sportivo, determina la decadenza del diritto.

    La decadenza consegue necessariamente all’interruzione della raccolta per oltre trenta giorni, quando non ricorrano forza maggiore o giustificato motivo; le controversie privatistiche con il gestore non esonerano il concessionario dall’obbligo di continuità.

  • art. 11, comma 5, della convenzione n. 4822

    Il concessionario è tenuto a garantire la continuità del servizio presso il singolo punto di vendita di gioco sportivo. L’interruzione del servizio, non dipendente da cause di forza maggiore o da giustificato motivo, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, anche non continuativi nell’anno solare, determina la decadenza dal diritto nonché l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 18.

    La previsione convenzionale configura la decadenza come conseguenza vincolata dell’interruzione ultratrent दिनaria del servizio in assenza di forza maggiore o giustificato motivo.

  • art. 1228 c.c.

    Responsabilità per fatto degli ausiliari

    Il concessionario risponde dell’inadempimento doloso o colposo degli ausiliari dei quali si avvale, salvo il caso fortuito o la forza maggiore; l’eventuale responsabilità del gestore può rilevare nei rapporti interni, ma non esclude automaticamente la responsabilità del concessionario verso l’amministrazione.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Non risultano violati i principi di buon andamento, imparzialità e motivazione: il procedimento è stato preceduto da interlocuzioni e da un contraddittorio ritenuto sufficiente, mentre la motivazione ha dato conto dell’interruzione, delle comunicazioni del gestore e dell’assenza di iniziative del concessionario.

  • circolare ADM n. 62147 del 13 giugno 2017

    si procederà alla sospensione dell’efficacia del titolo autorizzatorio nell’ipotesi di pronunce giurisdizionali, anche provvisorie, che abbiano degli effetti indiretti sull’attività provvedimentale dell’Agenzia

    La circolare presuppone l’esistenza di una pronuncia giurisdizionale con efficacia sospensiva interferente con l’attività dell’ADM; la mera pendenza del giudizio civile non impedisce la decadenza né impone la sospensione dei titoli.

Massime di principio

  • Nell’ambito delle concessioni per la raccolta di giochi e scommesse, l’obbligo di garantire la continuità del servizio grava esclusivamente sul concessionario nei confronti dell’amministrazione; le controversie privatistiche con il gestore del punto vendita non sono, di per sé, opponibili all’amministrazione e non costituiscono forza maggiore o giustificato motivo di interruzione.
  • Quando la convenzione prevede la decadenza per l’interruzione della raccolta oltre il termine stabilito, una volta accertati il superamento del termine e l’assenza di forza maggiore o giustificato motivo, il potere di decadenza è vincolato e l’amministrazione non può sostituire la decadenza con una sospensione sulla base di un autonomo bilanciamento degli interessi, salvo espressa previsione normativa o convenzionale.
  • Il concessionario che si avvale di un gestore o ausiliario resta responsabile verso l’amministrazione per la continuità del servizio; l’eventuale inadempimento del gestore può fondare pretese nei rapporti interni, ma non esonera automaticamente il concessionario dalla decadenza pubblicistica.
  • La mera pendenza di una controversia civile tra concessionario e gestore non impone all’amministrazione di sospendere il procedimento di decadenza né di attendere l’esaurimento dei mezzi di impugnazione, poiché ciò contrasterebbe con l’interesse pubblico alla continuità e alla tempestiva raccolta dei proventi erariali.
  • Una pronuncia civile favorevole al concessionario non determina automaticamente l’illegittimità dei titoli rilasciati a un terzo né obbliga immediatamente l’amministrazione all’autotutela, quando la pronuncia non sia stata eseguita e non sia concretamente mutata la disponibilità dei locali o la situazione di fatto rilevante per l’attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PAProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoriaDifetto di istruttoria

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