Cassazione Civile, Ordinanza n. 05342/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società esecutata ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale che, decidendo su una opposizione all'esecuzione presso terzi promossa contro l'esecuzione iniziata sulla base di un lodo arbitrale, aveva affermato la propria competenza e rigettato l'opposizione. Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, sostenendo: a) che il giudice di merito avrebbe erroneamente qualificato la contestazione come opposizione all'esecuzione, mentre si sarebbe trattato di opposizione agli atti esecutivi; b) che, anche a volerla qualificare come opposizione all'esecuzione, la competenza sarebbe spettata alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Palermo; c) che l'opposizione riguardava non il diritto dei creditori a procedere in executivis in base al lodo, ma le modalità di esecuzione del credito derivante dal rimborso della quota sociale, con richiamo agli artt. 2473 c.c. e seguenti. In sede di legittimità la Corte ha inoltre esaminato, come questione pregiudiziale, l'eccezione di nullità per difetto di integrità del contraddittorio, rilevando che nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario; nella specie non erano stati citati due istituti di credito coinvolti nell'esecuzione presso terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato caducata la sentenza impugnata e ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Enna, affinché il giudice di merito esamini preliminarmente la corretta integrazione del contraddittorio e provveda di conseguenza. Ha ritenuto tempestivo il regolamento di competenza perché la sentenza di merito non risultava comunicata alle parti costituite, sicché operava il termine lungo ex art. 327 c.p.c. e non quello breve richiamato dall'art. 47, comma 2, c.p.c. Ha poi accolto l'eccezione di nullità per difetto di litisconsorzio necessario, affermando che nei giudizi di opposizione esecutiva relativi all'espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario; poiché due banche coinvolte nel pignoramento non erano state chiamate in causa né nel merito né in cassazione, il giudizio di primo grado era viziato da difetto di integrità del contraddittorio. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 168/2003
la ricorrente lo invocava per sostenere la competenza della sezione specializzata in materia di impresa anche per le cause connesse; la Corte non decide nel merito della tesi perché accoglie la nullità del giudizio per difetto di contraddittorio.
art. 2473 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la controversia riguardasse le modalità di rimborso della quota sociale e non il diritto a procedere ad esecuzione.
art. 327 c.p.c.
in assenza di comunicazione della sentenza di primo grado alle parti costituite, il termine per impugnare è quello lungo.
art. 47, comma 2, c.p.c.
non applicabile nel caso concreto, perché la sentenza non era stata comunicata; la Corte richiama il principio che il termine breve presuppone la comunicazione.
art. 543 c.p.c.
norma richiamata quale base dell'espropriazione presso terzi, nel cui ambito vale il principio del litisconsorzio necessario del terzo pignorato.
art. 49 c.p.c.
la Corte dispone la caducazione della sentenza impugnata e la rimessione delle parti al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario; la mancata evocazione di tale soggetto determina la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.
- La questione del difetto di contraddittorio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo giudicato sul punto, e può essere scrutinata anche in sede di legittimità.
- Se il provvedimento che decide sulla competenza non risulta comunicato alla parte, il termine per proporre regolamento di competenza è quello lungo ex art. 327 c.p.c., non quello breve previsto per il regolamento di competenza.
- Quando emerge un vizio processuale radicale del giudizio di merito, la Corte può disporre la caducazione della sentenza e la rimessione delle parti al primo giudice perché provveda preliminarmente alla regolare costituzione del contraddittorio.
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