Sentenza del 15/09/2015 n. 7252 - Comm. Trib. Prov. Milano
ICI - Immobile ad uso residenziale - Locazione a terzi con finalità benefico-sociale - Diritto all'esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. 504/1992 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che gli immobili, pur essendo ad uso residenziale, erano locati a terzi per finalità benefico-sociali e che tale destinazione fosse sufficiente a integrare i presupposti dell'esenzione ICI. La questione riguardava in particolare l'applicabilità dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992 in assenza di utilizzazione diretta degli immobili da parte del proprietario o dell'ente titolare.
La decisione
La pretesa di esenzione è stata esclusa. L'agevolazione non può essere riconosciuta quando manca l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte del soggetto avente diritto e l'immobile è concesso in locazione, producendo reddito, anche se il canone o la locazione perseguono finalità benefico-sociali. La natura patrimoniale dell'ICI comporta che l'imposta sia dovuta per il possesso di fabbricati e terreni secondo criteri predeterminati, indipendentemente dalla loro redditività concreta. Le esenzioni fiscali, inoltre, devono essere previste dal legislatore e non possono essere estese in via interpretativa.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività, tra cui quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
L'esenzione richiede, in linea generale, un'utilizzazione diretta dell'immobile per le attività agevolate. La mera concessione in locazione a terzi, anche per finalità benefico-sociali, non è sufficiente; inoltre, la locazione costituisce destinazione produttiva di reddito incompatibile con l'estensione dell'esenzione.
Principio di legalità delle agevolazioni fiscali
Le esenzioni e le agevolazioni tributarie devono essere espressamente previste dalla legge e non possono essere riconosciute mediante interpretazioni estensive o analogiche in assenza dei presupposti normativi.
Cass. n. 19549/2003
Richiamata come precedente conforme sull'inapplicabilità dell'esenzione ICI in mancanza di utilizzazione diretta dell'immobile.
Cass. n. 142/2004
Richiamata come precedente conforme sui presupposti restrittivi delle esenzioni ICI.
Cass. n. 8054/2005
Richiamata come precedente conforme sull'esclusione dell'agevolazione per immobili non direttamente utilizzati.
Cass. n. 10827/2005
Richiamata come precedente conforme sull'assenza del diritto all'esenzione in caso di destinazione locativa dell'immobile.
Cass. n. 18838/2006
Richiamata come precedente conforme sull'interpretazione restrittiva delle esenzioni ICI.
Cass. n. 28160/2008
Richiamata come precedente conforme secondo cui la locazione a terzi e la produzione di reddito escludono, di regola, l'esenzione fondata sull'utilizzo istituzionale o benefico-sociale.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale immobiliare non è sufficiente dimostrare una finalità socialmente meritevole: occorre verificare puntualmente tutti i requisiti previsti dalla norma.
- Quando la legge richiede l'utilizzazione diretta dell'immobile, la concessione in locazione a terzi normalmente esclude l'agevolazione, anche se il locatario svolge attività assistenziali o benefiche.
- La produzione di un reddito da locazione è un indice contrario al riconoscimento dell'esenzione, soprattutto per imposte patrimoniali come l'ICI.
- Le esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione: non possono essere estese a situazioni solo analoghe a quelle espressamente disciplinate.
- In casi simili è necessario distinguere tra l'attività benefica eventualmente svolta dal locatario e l'effettivo utilizzo dell'immobile da parte del proprietario o dell'ente che invoca l'esenzione.
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