Ordinanza n. 433/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento diniego di sanatoria prot. n. 15153 del 21.03.2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego di sanatoria prot. n. 15153 del 21 marzo 2017, adottato dal Comune di Gaeta. Nel corso del giudizio, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato e documentato, con nota del 6 marzo 2026, il decesso del proprio assistito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'interruzione automatica del processo per il decesso del ricorrente, con decorrenza dal 6 marzo 2026, data in cui il difensore ha reso la relativa dichiarazione. Il Collegio ha precisato che l'evento interruttivo, una volta dichiarato dal procuratore della parte costituita, preclude ogni ulteriore attività processuale; il provvedimento giudiziale ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva. Il termine per la riassunzione decorre dalla notificazione o dalla dichiarazione dell'evento, ossia dalla sua conoscenza legale. Non è stata esaminata la legittimità del diniego di sanatoria né sono state regolate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
La disposizione, mediante rinvio alle pertinenti norme del codice di procedura civile, impone al giudice di dichiarare l'interruzione del processo quando sopravviene il decesso di una parte costituita.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Disciplinano gli eventi interruttivi del processo e le conseguenze del decesso della parte, incidendo sull'effettività del contraddittorio e sulla necessità di consentire la riassunzione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Il decesso di una parte costituita a mezzo di procuratore, quando dichiarato in giudizio dal difensore, determina l'interruzione automatica del processo dalla data della dichiarazione, senza necessità di un provvedimento costitutivo del giudice.
- Dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo decorre il termine per la riassunzione, poiché tali atti integrano la conoscenza legale del decesso.
- Dopo il verificarsi dell'evento interruttivo non possono essere compiute ulteriori attività processuali; gli atti eventualmente compiuti successivamente e la sentenza eventualmente pronunciata sono affetti da nullità.
- L'interruzione del processo è funzionale a preservare l'effettività del contraddittorio e deve essere dichiarata quando il decesso della parte impedisce la prosecuzione della sua difesa processuale.
Come è indicizzato
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