Ordinanza n. 769/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 54770 del 15.10.2025; - nonché del non conosciuto parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024 non notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il percorso di specializzazione sul sostegno, adottato con provvedimento ministeriale del 15 ottobre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'insegnamento sul sostegno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. È stato impugnato anche il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, non conosciuto dal ricorrente e non allegato al provvedimento finale. Nella fase cautelare il ricorrente ha contestato, in particolare, l'insufficiente valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico del corso di studi, dell'esperienza professionale maturata nel settore e delle divergenze tra i programmi formativi. È stata inoltre contestata la rilevanza ostativa dell'assenza di natura abilitante del titolo estero.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato fino alla scadenza, il 30 giugno 2026, del contratto di insegnamento su sostegno svolto dal ricorrente. Il giudice ha ritenuto, a un primo sommario esame, che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo estero e l'esperienza professionale maturata. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo erano già state risolte dall'Adunanza plenaria nelle pronunce nn. 18-22 del 2022. La motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi deve essere rigorosa, considerato il possibile pregiudizio al sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e alla libera circolazione dei lavoratori; le differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. La fissazione dell'udienza di merito è stata riservata a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione di interesse del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ricorrendone i presupposti cautelari, consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato fino alla scadenza del contratto di insegnamento.
Principi dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori
Impongono una motivazione rigorosa sulle divergenze tra i percorsi formativi e consentono di considerare misure compensative per superare le differenze formative.
Principio affermato dall'Adunanza plenaria, sentenze nn. 18-22 del 2022
Esclude che l'assenza di natura abilitante del titolo possa costituire, di per sé, l'argomento ostativo posto a fondamento del diniego.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione relativa all'iter formativo, incluso il piano analitico degli studi, nonché l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di una formazione professionale estera deve motivare in modo rigoroso le divergenze tra i programmi formativi nazionali ed esteri, in coerenza con gli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra i percorsi formativi esteri e quelli nazionali non giustificano automaticamente il diniego, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- L'assenza di natura abilitante del titolo estero non può essere utilizzata come argomento ostativo quando la relativa questione sia stata già risolta dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
Come è indicizzato
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