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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12891/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore, titolare di un credito di Euro 22.840,30 oltre accessori e spese nei confronti di una debitrice, aveva chiesto al Tribunale di Udine la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di una serie di trasferimenti immobiliari. Gli atti riguardavano: due vendite con cui la debitrice aveva trasferito alla zia, ciascuna per Euro 200.000, una metà indivisa di immobili in Pavia di Udine; una vendita con cui la debitrice aveva trasferito a una società in accomandita semplice la metà indivisa di un immobile al prezzo di Euro 2.720,34; il successivo trasferimento della nuda proprietà degli immobili di Pavia di Udine dalla zia a una società a responsabilità limitata; e due cessioni gratuite con cui le società avevano trasferito al trust i beni ricevuti. Il Tribunale aveva accolto la domanda soltanto per la vendita alla società in accomandita semplice e per la successiva cessione gratuita al trust. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 641/2016 pubblicata il 21 ottobre 2016, aveva accolto l’appello incidentale del creditore, respinto l’appello principale e dichiarato inefficaci nei suoi confronti anche gli altri atti, condannando gli appellanti principali alle spese di entrambi i gradi. Il trustee ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; il testo non ne espone il contenuto, poiché la decisione è stata definita per una questione processuale preliminare. Rilevato che il ricorso era stato notificato soltanto al creditore e non alla debitrice né alle due società che avevano preso parte ai giudizi di merito, la Cassazione ha ordinato, con ordinanza interlocutoria del 28 febbraio 2019, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di queste ultime entro novanta giorni dalla comunicazione. La comunicazione via PEC è stata effettuata il 28 febbraio 2019, ma il termine è decorso senza che fosse depositato un atto di integrazione. Risulta inoltre depositata la comunicazione, del 29 marzo 2019, con cui il difensore informava la propria cliente della rinuncia al mandato e dell’imminente scadenza del termine.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 331, secondo comma, c.p.c., per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato. Ha ribadito che, nell’azione revocatoria, sono litisconsorti necessari il creditore, il debitore alienante e il terzo acquirente; nel caso di trasferimenti successivi, la necessità di partecipazione riguardava anche i soggetti coinvolti nelle catene traslative oggetto della domanda. Il ricorso era stato proposto soltanto contro il creditore, senza essere indirizzato alla debitrice e alle società coinvolte. La Corte non ha quindi esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso. Ha condannato il ricorrente a pagare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, Euro 200 per esborsi e accessori di legge; ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente;

    Nell’azione revocatoria devono partecipare al giudizio il creditore, il debitore alienante e il terzo acquirente, quali litisconsorti necessari.

  • art. 331 c.p.c.

    Non resta pertanto che prendere atto della mancata integrazione del contraddittorio e dichiarare, per tal motivo, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, inammissibile il ricorso

    Quando, nonostante l’ordine della Corte, non viene integrato entro il termine assegnato il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi del secondo comma.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria sussiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente; se il giudizio d’impugnazione non è instaurato nei confronti di tutte le parti necessarie, il contraddittorio deve essere integrato anche nei confronti dei soggetti pretermessi.
  • In presenza di trasferimenti successivi dei beni oggetto di revocatoria, la partecipazione necessaria al giudizio riguarda i soggetti coinvolti nella catena degli atti dispositivi che costituiscono l’oggetto della domanda.
  • La mancata integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio assegnato dalla Corte comporta l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 331, secondo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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