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Sentenza

Sentenza n. 536/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'annullamento: a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento dell'Università degli Studi di Palermo - Area Affari Generali e Centrale Acquisti, Settore Affidamenti di Lavori e Partenariati Pubblici-Privati prot. 179029 del 14.10.2025, Rep. Decreti n. 10989/2025, comunicato a mezzo pec in data 15.10.25, avente ad oggetto: “Aggiudicazione efficace per l'appalto relativo alla “Fornitura e collocazione delle attrezzature e degli arredi dei laboratori di ricerca e di didattica dell'Edificio A dell'ex Consorzio Agrario di Palermo” (CIG B6F70E2908, CUP B79J21038330001), a firma del Dirigente, Ing. Giorgio Martinelli; - della graduatoria finale; - del verbale del 25.7.25 e della ivi contenuta proposta di aggiudicazione ad I.L.C. Group S.r.l. intervenuta all'esito delle operazioni di gara; - di tutti i verbali di gara e delle decisioni ivi assunte; - dell'ammissione di I.L.C. Group S.r.l. alla procedura di gara; - delle risultanze positive formulate dal RUP, arch. Costanza Conti, in data 25.7.25 in relazione alla verifica di congruità dell'offerta e dei costi di manodopera della società I.L.C. Group S.r.l.; - delle risultanze positive, riferite ad I.L.C. Group S.r.l., formulate dal medesimo RUP in data 10.9.25 in relazione alla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele; - dell'esito positivo di tutte le ulteriori verifiche effettuate su ILC Group S.r.l.; - della verifica positiva di comprova dei requisiti di I.L.C. Group S.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, anche non conosciuto; NONCHÉ IN VIA SUBORDINATA, per l’annullamento, in parte qua, del bando gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale e relativi allegati, nonché di ogni altro atto di gara, laddove interpretati nel senso di non prevedere, in sede di gara, la necessità da parte degli operatori economici di precisare l'oggetto della fornitura, di dichiarare la corrispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche ed agli standard minimi fissati dalla lex specialis, ovvero di provare il rispetto dei requisiti minimi; nonché di non prevedere, nel corso della gara, la valutazione della fornitura offerta e la sua corrispondenza ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato e suoi allegati; e per la declaratoria, altresì, della inefficacia del contratto eventualmente nelle more sottoscritto con I.L.C. Group S.r.l., con conseguente subentro di ASEM S.r.l. nell'aggiudicazione e nel contratto d'appalto, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a.; e per l’accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente ai sensi dell'art. 124 c.p.a., con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente; b) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ILC Group S.r.l. il 2.12.2025: per l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui hanno ammesso l’offerta della ricorrente principale e, in subordine, per l’annullamento della lex specialis di gara; c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASEM S.R.L. il 24.12.2025: per la declaratoria dell’inefficacia del contratto del 18.12.2025, comunicato alla ricorrente in pari data, stipulato tra l’Università degli Studi di Palermo e l’aggiudicataria I.L.C. Group Srl, statuendo il subentro della ricorrente ASEM S.r.l.;

Giustizia amministrativa202502179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione efficace della fornitura all’impresa controinteressata, atti di gara e, con motivi aggiunti, contratto stipulato il 18 dicembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l’ammissione e l’aggiudicazione in favore dell’impresa controinteressata, sostenendo che l’offerta fosse indeterminata e priva dell’indicazione dei prodotti, delle schede tecniche e delle certificazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli standard minimi del capitolato. Ha inoltre dedotto la non conformità di specifici prodotti offerti rispetto alle dimensioni, certificazioni e caratteristiche costruttive prescritte, prospettando un aliud pro alio e l’impossibilità di sanare tali carenze mediante soccorso istruttorio. È stata censurata anche l’aggiudicazione, perché adottata senza una preventiva verifica della conformità dei prodotti alle specifiche tecniche. In via subordinata, la ricorrente ha impugnato la lex specialis nella parte in cui non prevedeva, prima dell’aggiudicazione, la presentazione e la verifica della documentazione tecnica attestante la conformità dei prodotti agli standard minimi. Con motivi aggiunti è stato impugnato il contratto stipulato nelle more, chiedendone la declaratoria di inefficacia e il subentro. L’impresa aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, sostenendo specularmente l’indeterminatezza e la non conformità dell’offerta della ricorrente e, in subordine, l’illegittimità della lex specialis. L’Università ha eccepito la tardività del ricorso, assumendo che il termine decorresse dalla proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale del 25 luglio 2025.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo che la proposta di aggiudicazione sia un atto endoprocedimentale e che il termine di impugnazione decorra dall’aggiudicazione definitiva, comunicata il 15 ottobre 2025; il ricorso notificato il 7 novembre 2025 era quindi tempestivo. Nel merito, sono state respinte le censure dirette contro l’ammissione e l’aggiudicazione dell’impresa controinteressata. Secondo la lex specialis, l’offerta era composta dalla documentazione amministrativa e dall’offerta economica, mentre non era prevista, a pena di esclusione, l’allegazione delle schede tecniche. L’art. 6 del capitolato qualificava come facoltativa, in sede di gara, la dichiarazione di rispondenza dei prodotti e demandava la presentazione della documentazione attestante la conformità alla fase precedente l’esecuzione; anche la verifica di conformità dei prodotti era disciplinata come attività esecutiva successiva alla stipula. Pertanto, la commissione doveva individuare il miglior prezzo e verificare i requisiti di partecipazione, ma non era tenuta a verificare prima dell’aggiudicazione la conformità dei singoli prodotti. Le censure principali della ricorrente sono state quindi rigettate e i primi due motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati improcedibili per l’analoga ragione. È stata invece accolta la domanda subordinata di annullamento della lex specialis. Il TAR ha ritenuto illegittimo che il bando, il disciplinare e il capitolato non imponessero una verifica, prima dell’aggiudicazione, della conformità dei prodotti alle specifiche tecniche qualificate come standard minimi e inderogabili. La scelta del minor prezzo e la standardizzazione dei beni non esonerano la stazione appaltante dall’accertare che l’offerta riguardi effettivamente prodotti idonei a soddisfare le esigenze dell’amministrazione. Il differimento integrale della verifica alla fase esecutiva determina un’aggiudicazione al buio, impedisce la corretta formazione della volontà negoziale e non consente di escludere previamente l’offerta di un aliud pro alio. La lex specialis è stata quindi annullata nei limiti indicati in motivazione, con effetto demolitorio sugli atti successivi e declaratoria di inefficacia del contratto stipulato il 18 dicembre 2025. Il ricorso incidentale è stato dichiarato in parte improcedibile e in parte rigettato. L’Università è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di compensi, oltre accessori, mentre le spese tra la ricorrente e l’aggiudicataria sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 120 c.p.a.

    Il termine per impugnare gli atti della procedura decorre dall’aggiudicazione definitiva e non dalla mera proposta di aggiudicazione endoprocedimentale.

  • art. 36, comma 9, d.lgs. 36/2023

    È richiamato per il termine di trenta giorni applicabile all’impugnazione nel rito appalti.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    La proposta di aggiudicazione costituisce un atto endoprocedimentale; l’aggiudicazione è disposta dopo l’esame della proposta e la verifica dei requisiti.

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    La possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo, anche per beni standardizzati, non esclude l’obbligo di verificare la conformità dell’oggetto offerto alle specifiche tecniche.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare le esigenze della stazione appaltante e costituiscono elemento essenziale dell’oggetto della prestazione.

  • Allegato II.5 al d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale disciplina delle specifiche tecniche rilevanti per la definizione dell’oggetto della fornitura.

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 36/2023

    l'offerente deve dichiarare “il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assumere l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornire ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara”.

    La stazione appaltante deve predisporre documenti di gara idonei a ottenere dall’offerente informazioni e documentazione sufficienti a verificare la conformità della prestazione alle specifiche tecniche.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”

    Il principio del risultato non consente un affidamento e un’esecuzione del contratto quali che siano: l’aggiudicazione deve essere funzionale al soddisfacimento degli interessi pubblici e presuppone la verifica della conformità della prestazione offerta.

  • art. 124 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla domanda di inefficacia del contratto e al subentro; nel caso concreto il contratto è stato dichiarato inefficace quale effetto della demolizione della lex specialis.

Massime di principio

  • La mera proposta di aggiudicazione, in quanto atto endoprocedimentale, non fa decorrere il termine per impugnare nel rito appalti; il termine decorre dall’aggiudicazione definitiva comunicata all’interessato.
  • Anche quando la gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo e ha ad oggetto beni standardizzati, la stazione appaltante deve verificare prima dell’aggiudicazione che i prodotti offerti siano conformi alle specifiche tecniche qualificate dalla lex specialis come standard minimi e inderogabili.
  • È illegittima la lex specialis che demanda integralmente alla fase esecutiva la verifica della conformità dei prodotti alle specifiche tecniche, perché determina un’aggiudicazione al buio, impedisce di accertare preventivamente l’eventuale offerta di un aliud pro alio e può ostacolare la corretta formazione della volontà negoziale.
  • Il principio del risultato impone che l’affidamento e l’esecuzione siano funzionali al soddisfacimento delle esigenze pubbliche perseguite dalla gara; non legittima un’aggiudicazione svincolata dalla verifica dell’idoneità e conformità della prestazione offerta.
  • Se la lex specialis non impone, a pena di esclusione, la presentazione in gara di schede tecniche o certificazioni e colloca la verifica della conformità nella fase esecutiva, l’operatore non può essere escluso per la mancata allegazione di tale documentazione e la commissione non può essere censurata per non aver svolto una verifica non prevista dagli atti di gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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