Sentenza n. 71/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione n. 84 del 30.12.2013, notificata il 14.1.2014, del Responsabile del Settore Servizi Tecnici della Comunità Montana Ambito 5 “Marca di Camerino”, avente ad oggetto “L. 1766/27-R.D. 332/28-L.R. 37/2008 USI CIVICI- Istanza di Caraffa Pomponio inerente la legittimazione di terreni ASBUC di Croce-Fematre-Orvano in Comune di Visso. Conferma rigetto istanza”; - degli atti preparatori e meramente consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di legittimazione ex art. 9 l. 1766/1927 di terreni gravati da uso civico
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore usi civici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui la Comunità Montana ha respinto l'istanza di legittimazione relativa a terreni gravati da uso civico, deducendo la violazione dell'art. 9 l. 1766/1927 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, irragionevolezza e illogicità. Ha sostenuto la sussistenza dei tre requisiti necessari: l'apporto di sostanziali e permanenti migliorie, la mancata interruzione della continuità dei terreni e il possesso ultradecennale. Ha inoltre chiesto, ove necessario, l'espletamento di una CTU. Le resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la tardività del ricorso e, nel merito, l'insussistenza dei requisiti di legge. In particolare, l'ASBUC ha rappresentato che l'aratura, la fresatura e la semina erano iniziate soltanto nel 2006, dopo una diffida, e che il ricorrente non disponeva di un possesso ultradecennale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, distinguendo tra le controversie devolute al Commissario regionale per gli usi civici, aventi a oggetto l'accertamento con efficacia di giudicato dell'esistenza, natura, estensione o qualità demaniale dei terreni, e quelle riguardanti l'esercizio di un potere amministrativo di diniego, nelle quali è configurabile un interesse legittimo e sussiste la giurisdizione amministrativa. Ha respinto anche l'eccezione di tardività, rilevando che il provvedimento era stato comunicato nel gennaio 2014 e che il ricorso era stato notificato nel marzo 2014. Nel merito, ha ritenuto legittimo il diniego perché i requisiti dell'art. 9 l. 1766/1927 devono concorrere congiuntamente. Quanto alle migliorie sostanziali e permanenti, il Collegio ha condiviso la ricostruzione dell'amministrazione secondo cui aratura e fresatura sono ordinarie lavorazioni agricole e non vere migliorie; inoltre, la documentazione catastale e la stessa relazione peritale risultavano contraddittorie circa la trasformazione del fondo, mentre le recinzioni erano state manutenzionate dall'ASBUC e non impedivano la circolazione dei bovini. Quanto al possesso ultradecennale, il TAR ha rilevato che la coltivazione risultava documentata soltanto dall'estate del 2006, mentre le riprese aeree anteriori non dimostravano chiaramente una diversa destinazione dell'area rispetto ai pascoli limitrofi. L'assenza di almeno due requisiti era sufficiente a confermare il diniego, senza necessità di esaminare il requisito relativo alla continuità dei terreni. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9 l. 1766/1927
Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. l; siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni: a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie; b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni; c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.
I tre requisiti per la legittimazione dei terreni gravati da uso civico devono concorrere congiuntamente. L'assenza anche di uno solo impedisce la legittimazione; nel caso concreto, non sono state provate le migliorie sostanziali e permanenti né il possesso ultradecennale.
art. 29 l. 1766/1927
La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici riguarda le controversie sull'accertamento con efficacia di giudicato dell'esistenza, natura, estensione o qualità demaniale dei terreni e sulle connesse rivendicazioni; non comprende il diverso contenzioso relativo all'esercizio del potere amministrativo di diniego della legittimazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La domanda di legittimazione di terreni gravati da uso civico, quando contesta il diniego adottato dall'amministrazione nell'esercizio di un potere autoritativo, tutela una posizione di interesse legittimo e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo; la giurisdizione del Commissario regionale per gli usi civici riguarda invece le controversie sull'accertamento, con efficacia di giudicato, della qualità demaniale del suolo e dell'esistenza, natura o estensione dei diritti di uso civico.
- I requisiti previsti dall'art. 9 l. 1766/1927 per la legittimazione dell'occupazione di terre gravate da uso civico — sostanziali e permanenti migliorie, mancata interruzione della continuità dei terreni e possesso almeno decennale — devono concorrere congiuntamente; la mancata prova anche di uno solo di essi legittima il diniego.
- Le ordinarie lavorazioni agricole, quali aratura e fresatura, non costituiscono di per sé sostanziali e permanenti migliorie ai fini della legittimazione dell'occupazione di terreni gravati da uso civico.
- Ai fini della prova del possesso ultradecennale richiesto per la legittimazione, non è sufficiente una relazione tecnica non adeguatamente supportata da elementi oggettivi; qualora la documentazione storica e le riprese aeree non dimostrino una coltivazione protratta per almeno dieci anni, il requisito deve ritenersi non provato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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