Cassazione Penale, Sentenza n. 17010/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Santa Maria Capua Vetere per reati connessi a un presunto sodalizio dedito a simulazione di sinistri e frodi assicurative. Il ricorrente denunciava: 1) nullità dell'ordinanza per mancata considerazione autonoma delle deduzioni difensive prodotte in sede di interrogatorio (violazione art. 292 c.2 lett. c-bis cod. proc. pen.); 2) insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla gravità indiziaria rispetto al delitto associativo, mancando elementi che comprovino la sua partecipazione effettiva e l'affectio societatis; 3) carenza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, con illegittima valorizzazione della pericolosità sociale e trascuratezza del lungo intervallo temporale senza ulteriori contestazioni e della prova di svolgimento di un lavoro lecito. Sono stati inoltre depositati motivi aggiunti relativi alla presunta circolarità probatoria tra delitto associativo e reati- fine e alla carenza di motivazione sui singoli reati-scopo.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili per genericità o per tardività larga parte dei motivi, ma ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari. In particolare ha ritenuto che la motivazione del giudice del riesame presenti una lacuna logica nella parte relativa all'attualità del pericolo di reiterazione, dato che gli elementi addotti (rinvenimento di documenti falsi in disponibilità di terzi nel 2022-2023) non sono stati efficacemente collegati al rischio di nuova attività criminosa del ricorrente né al suo coinvolgimento diretto, mentre il lungo intervallo temporale senza ulteriori censure assume rilevanza a favore della non attualità delle esigenze cautelari. Per il resto il ricorso è stato ritenuto inammissibile o infondato e i motivi nuovi non devoluti sono stati respinti.
Norme richiamate
art. 292 c.2 lett. c-bis) c.p.p.
Il giudice deve tenere conto degli "elementi forniti dalla difesa", ma la Corte precisa che per tali devono intendersi i dati oggettivi e concludenti ai fini della decisione e non le mere posizioni difensive, le interpretazioni alternative o le argomentazioni meramente negatorie
art. 292 c.2 lett. c) c.p.p.
Deve tener conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti nella valutazione delle esigenze cautelari; il lungo intervallo senza ulteriori censure può assumere rilievo a favore della non attualità del pericolo di reiterazione
art. 581 lett. a) c.p.p.
I motivi nuovi introdotti con atti aggiunti possono essere esaminati solo se attengono a parti della decisione enunciate nell'originario gravame; non sono ammissibili censure non devolute con il ricorso
Massime di principio
- Le deduzioni difensive portate in fase di interrogatorio devono essere valutate dal giudice delle misure, ma vengono rilevate ai fini del provvedimento cautelare solo se consistono in elementi oggettivi e decisivi, non in mere negazioni o linee difensive alternative
- La gravità indiziaria va motivata con riferimento puntuale agli elementi concreti che collegano l'indagato alla struttura e agli scopi del presunto sodalizio; affermazioni generiche o basate solo su valutazioni altrui sono insufficienti
- Per la sussistenza delle esigenze cautelari la valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione richiede un nesso concreto tra fatti recenti e condotta dell'indagato; il mero rinvenimento di elementi riconducibili al gruppo, in disponibilità di terzi e non collegati all'indagato, non giustifica di per sé la misura
- Il tempo trascorso senza ulteriori contestazioni e la prova di una vita lavorativa lecita possono avere rilievo favorevole all'indagato nella valutazione della non attualità delle esigenze cautelari
- Non è ammessa la valutazione 'circolare' per cui la partecipazione all'associazione si prova solo in forza dei reati-fine e viceversa; occorre un accertamento razionale e non apodittico della reciproca connessione
- Motivi nuovi o differenti rispetto al gravame originario depositati successivamente rischiano di essere dichiarati inammissibili: la strategia difensiva deve devolvere subito i punti della decisione che si intende censurare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16963/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16964/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16965/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16966/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16967/2025 del 07/05/2025
- Sentenza penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16968/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →