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Sentenza

Sentenza del 02/05/2024 n. 11855 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i sette motivi. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'Agenzia aveva documentato soltanto l'avvio della procedura di notificazione, senza depositare la cartolina di ricevimento né altra prova del completamento delle attività necessarie a rendere conoscibile alla società la notificazione e il ricorso. Nessuna statuizione sulle spese.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Per l'anno d'imposta 2004, a seguito di controlli sulla Banca dati dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia contestò alla società l'omessa dichiarazione ai fini IVA della vendita di due immobili e l'omesso versamento delle ritenute IRPEF sui costi del personale dipendente. Furono emessi due avvisi d'accertamento per Euro 31.953,00 di IVA e Euro 17.943,00 di ritenute. La Commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 47/12/2012, respinse il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 1467/01/2014, accolse parzialmente l'appello: respinse le contestazioni sul contraddittorio, accolse la doglianza relativa alle ritenute e, quanto a una compravendita dichiarata simulata con sentenza passata in giudicato, escluse il recupero dell'IVA perché la società non avrebbe potuto concretamente chiederne il rimborso. L'Agenzia ricorse per sette motivi, denunciando, tra l'altro, ultrapetizione e novità delle questioni sul contraddittorio e sul rimborso, violazione delle regole probatorie, motivazione apparente ed errore nell'applicazione della disciplina IVA.

Norme richiamate

  • Norme sulla notificazione del ricorso per cassazione e sulla prova del suo perfezionamento, richiamate dalla Corte senza indicazione degli articoli

    La Corte ha ritenuto necessario che il ricorrente documenti non soltanto l'avvio della notificazione, ma anche il suo buon fine o il compimento delle attività che rendono conoscibili al destinatario l'atto e la notificazione. La mancanza di tale prova ha determinato l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi propone il ricorso deve provare il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario; la sola prova dell'avvio della procedura non è sufficiente.
  • Quando la parte intimata non si costituisce, la Corte verifica preliminarmente la regolarità e la documentazione della notificazione. Se la prova del suo completamento manca, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esaminare le censure di merito.
  • La dichiarazione di inammissibilità per difetto di prova della notificazione non equivale a una decisione sulle questioni tributarie controverse: in questo caso, la Cassazione non ha confermato né riformato nel merito la decisione della Commissione tributaria regionale.

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