Sentenza del 05/03/2020 n. 674 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di rettifica IVA e di accertamento IRPEG/ILOR per gli anni 1991-1993; l'Ufficio contestava la detrazione IVA relativa a fatture ritenute fittizie (inesistenza oggettiva e/o soggettiva delle operazioni), sostenendo che i fornitori fatturanti non avevano effettuato le effettive movimentazioni di bestiame, non avevano acquisti a monte né strutture/personale adeguati, e che vi erano dichiarazioni e atti penali comprovanti la predisposizione di fatture e documenti falsi. La controversia verte sul regime della detrazione IVA, sull'onere della prova e sulla responsabilità del cessionario/cessionario nell'accertare la veridicità delle operazioni.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha confermato integralmente gli avvisi di accertamento. È stato ritenuto che l'Ufficio avesse prodotto un insieme di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (assenza di strutture e manodopera nei presunti fornitori, mancati acquisti a monte, dichiarazioni di persone che hanno ammesso la predisposizione di fatture false, condanna penale/patteggiamento dell'amministratore) tali da assolvere l'onere probatorio in sede tributaria. La Commissione ha affermato che, in presenza di inesistenza soggettiva delle fatture, l'IVA non è detraibile e spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni; la regolarità contabile, la consegna e il pagamento non sono di per sé sufficienti. Conseguentemente la società è stata condannata a rifondere le spese dei giudizi (importi specificati in sentenza).
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 21
L'art. 21 disciplina la fatturazione e la detrazione; la Commissione interpreta che l'imposta relativa a fatturazione fittizia va considerata fuori conto e che l'IVA non è detraibile se la fattura è emessa da chi non è stato effettivamente controparte nell'operazione (inesistenza oggettiva o soggettiva).
Cassazione, sentenze varie (es. n. 15374/02, 247/03, 309/06, 7289/01, 5718/07, 1950/07, 6378/06, 13205/03, 11109/03, 15228/01, 17377/09)
Giurisprudenza consolidata che afferma: la detrazione IVA è ammessa solo per fatture provenienti dall'effettivo cedente/prestatore; la regolarità formale della documentazione e l'avvenuto pagamento non sono, di per sé, prova sufficiente dell'effettiva esistenza dell'operazione; l'inesistenza soggettiva comporta l'indetraibilità dell'IVA.
Cass. sentenza n. 2949/2010 (sentenza di rinvio)
Chiarisce che l'inesistenza soggettiva delle operazioni comporta, di per sé, l'indetraibilità dell'IVA e che incombe sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; inoltre disciplina la ripartizione dell'onere probatorio nelle ipotesi esaminate.
Codice di procedura penale, art. 444 c.p.p.
L'uso della pronuncia penale (patteggiamento/condanna ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) è richiamato per dimostrare la conoscenza e la partecipazione della società alla frode o l'assenza di buona fede; tale fatto contribuisce agli elementi indiziari a carico del contribuente in sede tributaria.
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA è ammessa solo se la fattura proviene dall'effettivo cedente/prestatore; una fattura emessa da un soggetto diverso e non controparte nell'operazione può comportare il diniego della detrazione.
- In presenza di indizi gravi, precisi e concordanti di falsità o inesistenza delle operazioni (oggettiva o soggettiva), l'Ufficio può ritenere assolto il proprio onere probatorio; non è determinante la sola regolarità formale della contabilità o l'avvenuto pagamento.
- Se è accertata l'inesistenza soggettiva, l'onere probatorio circa l'effettiva esistenza dell'operazione ricade in capo al contribuente: la mera esibizione della fattura, delle scritture o la prova del pagamento non sono sufficienti a provare la realtà dell'operazione.
- Elementi giudiziari e dichiarazioni di terzi (anche penali o patteggiamenti) possono costituire prova indiziaria rilevante in sede tributaria per dimostrare la fittizietà delle operazioni.
- Il contribuente deve adottare una diligenza ordinaria nelle verifiche sui fornitori: conservare documentazione probatoria dell'effettiva consegna/ritiro (bolle, documenti di trasporto non compilati in bianco), tracciabilità dei pagamenti verso il reale fornitore, evidenze di acquisti a monte e della capacità organizzativa del fornitore (personale, strutture, consumi).
- In pratica, in situazioni analoghe è necessario che il contribuente documenti non solo la fattura e il pagamento, ma anche elementi materiali e processuali che attestino la reale esecuzione dell'operazione (es. DDT con firme riconducibili, registrazioni dei movimenti di magazzino, testimonianze, riscontri dai fornitori a monte).
- Se il contribuente non è in grado di dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione o se risultano elementi che rendono verosimile la frode, la pretesa erariale sarà probabilmente confermata e il contribuente esposto a condanna al pagamento dell'imposta, interessi e spese.
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