Cassazione Penale, Sentenza n. 29437/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la confisca di immobili siti a Sant'Antimo (foglio 2, particelle 1087, 1088, 1089). Il ricorrente contestava la carenza totale di motivazione della Corte territoriale su due profili principali: 1) mancata valutazione del principio del ne bis in idem alla luce della precedente revoca del decreto di confisca (provvedimento del 2010) e dell'assoluzione per fatti anteriori al 1998; 2) omissione nella perimetrazione temporale della "pericolosità" del Morlando, con mancata individuazione del momento iniziale della pericolosità rispetto alla data di acquisto degli immobili (1994-1995), condizione necessaria per stabilire la correlazione temporale tra pericolosità e acquisizione dei beni ai fini della confisca di prevenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato, disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione. La Corte ha censurato la motivazione apparente e ha ordinato al giudice di merito, in sede di rinvio, di: 1) determinare con precisione il periodo temporale di manifestazione della pericolosità (momento iniziale e finale) e valutare la sua sovrapposizione con la data di acquisto degli immobili; 2) affrontare espressamente il profilo del ne bis in idem, esaminando il provvedimento che aveva revocato la confisca precedente e verificando se siano sopravvenuti elementi nuovi idonei a superare la preclusione del giudicato; 3) valutare, solo dopo aver accertato la sovrapposizione temporale, la congruità delle entrate lecite rispetto agli acquisti e la possibile legittima provenienza delle somme; il giudice del rinvio dovrà fornire una motivazione propria e specifica sulle questioni indicate.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 art. 10, comma 3
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il sindacato di legittimità è quindi limitato a vizi di diritto e a motivazione inesistente o meramente apparente.
codice di procedura penale art. 627, comma 3
Norma richiamata nel contesto delle impugnazioni avverso i provvedimenti di prevenzione; il vizio denunciabile in Cassazione può consistere nell'assenza di motivazione su elementi decisivi.
codice di procedura penale art. 649
Richiamato nell'ambito delle regole processuali applicabili ai provvedimenti di prevenzione; utilizzato come riferimento procedurale per la validità della motivazione.
codice di procedura penale art. 125, comma 3
Rilevante per la disciplina del procedimento di prevenzione e per il controllo sulla motivazione del decreto di confisca.
costituzione art. 27, comma 2
Richiamata per i principi generali in tema di responsabilità penale e garanti di regolarità del processo; contestualmente utilizzata per ribadire limiti del sindacato in Cassazione.
d.lgs. 159/2011 artt. 4 e 18
Articoli relativi alla disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; richiamati per i profili di competenza e per le garanzie procedurali connesse all'applicazione della confisca di prevenzione.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione il giudice deve individuare con chiarezza il periodo temporale di manifestazione della pericolosità (momento iniziale e finale), anche sulla base di indizi, e verificare la sovrapposizione temporale con le acquisizioni patrimoniali per poter disporre la confisca.
- Il principio del ne bis in idem è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma opera 'rebus sic stantibus': non impedisce una nuova valutazione quando emergano elementi nuovi (anteriori o successivi) non considerati dal giudicato che aggravino la pericolosità.
- La Corte d'appello, in sede di rinvio, può richiamare il decreto di primo grado ma deve fornire una motivazione autonoma e specifica sulle deduzioni già sollevate, non potendo limitarsi a richiami generici o a rinvii 'per relationem' alla decisione precedentemente annullata.
- In giudizio di prevenzione la verifica della lecita provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti deve essere effettuata solo dopo aver accertato la sovrapposizione cronologica tra pericolosità e data di acquisizione; la prova della lecita provenienza può comunque essere fornita dal proposto con risorse anteriori all'inizio dell'attività illecita.
- In sede di cassazione, limitata all'esame di violazioni di legge, il vizio di motivazione deducibile è quello di motivazione inesistente o meramente apparente e in particolare l'omissione di confronto con elementi potenzialmente decisivi che avrebbero potuto determinare esito opposto.
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