Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 359/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 335/2024 in data 29 ottobre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202600001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Piacenza che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 335/2024 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente per l’importo di 500 euro annui, relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equivalente. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in data 31 luglio 2025 e il suo passaggio in giudicato, documentato dalla certificazione della cancelleria. Ha chiesto l’accredito complessivo di 1.000 euro, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e l’omessa esecuzione. Ha considerato decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza civile entro 90 giorni dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni; non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con condanna al pagamento degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti all’inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare, anche d’ufficio, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma è stata determinata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ha ritenuto tale termine decorso dalla notificazione della sentenza civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato contenente una condanna puntuale nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l’Amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
  • La notificazione della sentenza all’indirizzo PEC istituzionale idoneo dell’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono di ritenere integrati i presupposti temporali per l’azione di ottemperanza nei confronti dello Stato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice dell’ottemperanza può determinare una somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, parametrandola agli interessi legali sull’importo riconosciuto e facendola decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o commissariale.
  • Quando il giudizio di ottemperanza riguarda l’esecuzione di una condanna civile al pagamento o all’attribuzione di un importo predeterminato, la procura alle liti conferita per il giudizio civile con estensione a ogni stato e grado può legittimare il difensore anche nel successivo giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.