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Sentenza

Sentenza n. 597/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. IV quater, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso documentale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante aveva presentato un'istanza di accesso documentale relativa ai criteri di calcolo dell'indennità di posizione variabile dei dirigenti scolastici, alla fascia di complessità assegnata ai CPIA del Lazio e ai prospetti di liquidazione dei compensi per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. A fronte del silenzio dell'amministrazione, aveva proposto ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, che lo aveva accolto ritenendo sussistente sia un accesso endoprocedimentale sia un interesse difensivo. L'amministrazione non aveva tuttavia adottato, entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione, né un provvedimento di ostensione né un provvedimento confermativo motivato del diniego. Il TAR aveva dichiarato irricevibile il successivo ricorso giurisdizionale, ritenendo decorsi i trenta giorni previsti dall'art. 25, comma 5, l. n. 241/1990 e dall'art. 116 c.p.a. L'appello ha dedotto l'erroneità di tale interpretazione, sostenendo che, dopo la decisione favorevole della Commissione e la mancata adozione del provvedimento confermativo, l'accesso fosse consentito per legge, con consolidamento di un diritto soggettivo all'ostensione e senza ulteriore termine decadenziale. Sono stati inoltre dedotti l'interesse concreto e attuale all'accesso, il persistente silenzio-inadempimento, la violazione dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 e la necessità di rendere effettiva la decisione della Commissione anche mediante eventuale ottemperanza e nomina di un commissario ad acta.

La decisione

L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto erronea la declaratoria di irricevibilità: il ricorso amministrativo tempestivamente proposto alla Commissione impediva di considerare definitivamente consumato il termine decorrente dall'istanza originaria; inoltre, dopo la decisione favorevole della Commissione, la mancata emanazione entro trenta giorni di un provvedimento confermativo motivato del diniego determina, per espressa previsione dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, che l'accesso è consentito. In tale situazione l'accesso non costituisce più una posizione meramente strumentale, ma un diritto soggettivo all'ostensione, la cui concreta attuazione può essere richiesta mediante il rito sull'accesso senza applicazione di un ulteriore termine decadenziale. Nel merito, è stato accertato il diritto dell'appellante a ottenere i documenti richiesti, poiché la Commissione aveva già riconosciuto la fondatezza dell'accesso, i documenti non erano stati ostesi, erano nella disponibilità dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ed erano necessari per la tutela degli interessi dell'interessata. L'USR Lazio è stato quindi condannato a consentire l'accesso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. È stata prevista, in caso di inottemperanza, la possibilità di promuovere il giudizio di ottemperanza, anche con nomina di un commissario ad acta. Le spese del doppio grado sono state poste a carico dell'USR Lazio, mentre sono state compensate nei rapporti con il Ministero, ritenuto privo della disponibilità dei documenti.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

    Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta [...] Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito.

    La decisione favorevole della Commissione per l'accesso, seguita dalla mancata adozione entro trenta giorni di un provvedimento confermativo motivato del diniego, determina per legge il consenso all'accesso e consolida il diritto soggettivo dell'interessato all'ostensione.

  • art. 25, comma 5, l. n. 241/1990

    Il termine per ricorrere al giudice amministrativo decorre dall'esito dell'istanza proposta alla Commissione o al difensore civico quando il richiedente si sia avvalso del riesame amministrativo; la norma non introduce un ulteriore termine decadenziale dopo che l'accesso è divenuto consentito per legge.

  • art. 22 l. n. 241/1990

    Costituisce la base normativa del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto e concretamente esercitato nei confronti dell'amministrazione che ne ha la disponibilità.

  • art. 116 c.p.a.

    Il rito speciale sull'accesso è utilizzabile per ottenere l'attuazione concreta del diritto di accesso già riconosciuto, senza che operi un termine decadenziale ulteriore una volta consolidatosi il diritto per effetto dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a.

    La controversia relativa all'attuazione del diritto di accesso rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • artt. 7 e 10 l. n. 241/1990

    Sono richiamati dalla Commissione per qualificare la richiesta come accesso endoprocedimentale, riferito a un procedimento riguardante direttamente l'interessata.

  • art. 24, comma 7, l. n. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dell'interesse difensivo all'acquisizione dei documenti necessari alla tutela degli interessi giuridici dell'accedente.

Massime di principio

  • Quando la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso dell'interessato e l'amministrazione non adotta entro trenta giorni un provvedimento confermativo motivato del diniego, l'accesso è consentito per espressa previsione dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990.
  • La fattispecie composta dal diniego originario, dalla decisione favorevole della Commissione per l'accesso e dalla mancata adozione del provvedimento confermativo determina il consolidamento di un diritto soggettivo all'ostensione dei documenti richiesti.
  • Una volta divenuto consentito l'accesso ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, non si applica un ulteriore termine decadenziale per chiedere giudizialmente la concreta attuazione dell'accesso già riconosciuto; l'interessato può agire mediante il rito previsto dall'art. 116 c.p.a., fino alla prescrizione del diritto.
  • L'amministrazione che dispone dei documenti richiesti è tenuta a consentirne l'accesso quando la decisione favorevole della Commissione non sia stata superata da un provvedimento confermativo motivato adottato nel termine di legge.
  • L'inosservanza dell'obbligo di ostensione accertato giudizialmente può essere fatta valere in sede di ottemperanza, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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