Cassazione Civile, Ordinanza n. 21734/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno d’imposta 2008, emesso nei confronti di una società poi fallita. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della curatela: aveva annullato l’atto per l’IVA per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, ma aveva escluso tale vizio per le imposte dirette, ritenendo infondate anche le contestazioni di merito sui maggiori imponibili e sui costi deducibili. La curatela ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, per avere la CTR negato il contraddittorio endoprocedimentale sulle imposte non armonizzate; 2) violazione dell’art. 7, L. 212/2000, per mancata allegazione del PVC richiamato nell’avviso; 3) violazione di norme del TUIR e del d.lgs. 446/1997, censurando il metodo accertativo e la valutazione dei costi inerenti; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla determinazione dei costi deducibili; 5) omesso esame di fatti decisivi in tema di deduzione dei costi ai fini IRAP.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR sul punto del contraddittorio endoprocedimentale, richiamando il principio per cui l’obbligo generalizzato opera per i tributi armonizzati, mentre per quelli non armonizzati sussiste solo nei casi previsti dalla legge. Ha inoltre confermato la validità della motivazione dell’avviso, perché il contenuto essenziale del PVC era stato trasfuso nell’atto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in cassazione, e comunque l’accertamento era stato condotto con metodo induttivo puro in ragione dell’omessa dichiarazione. Anche il quarto motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza non era apparente ma articolata e comprensibile. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione della doppia conforme. La società ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazioni di legge; la Corte ha distinto tra errore di interpretazione della norma e critica alla ricostruzione dei fatti, quest’ultima non consentita in cassazione.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio in via generale solo per i tributi armonizzati; per quelli non armonizzati non esiste un vincolo generalizzato, salvo specifica previsione normativa.
art. 7, L. 212/2000
L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso riguarda solo gli atti non già riprodotti nella loro parte essenziale nell’atto impositivo; gli atti comunque richiamati possono comunque essere utilizzati come supporto probatorio.
art. 3, comma 3, L. 241/1990
L’obbligo di allegazione è letto in funzione integrativa della motivazione dell’atto amministrativo, quindi non opera per gli atti di cui sia già trascritto il contenuto essenziale.
artt. 83, 109, 110 TUIR
Richiamati dalla ricorrente per contestare il trattamento dei costi, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a rivalutare il merito accertato dal giudice tributario.
art. 11, d.lgs. 446/1997
Invocato in relazione all’IRAP e alla deduzione dei costi; la Corte non ha ravvisato errori di diritto nella decisione di merito.
art. 41, d.P.R. 600/1973
In caso di omessa dichiarazione, l’Amministrazione può determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque acquisiti, anche con metodo induttivo puro e presunzioni semplici.
art. 39, d.P.R. 600/1973
La Corte ha chiarito che, nel caso di omessa dichiarazione, non trova applicazione quale base del potere accertativo, che è invece ricondotto all’art. 41.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
È il parametro del motivo sulla motivazione apparente; la Corte ha ribadito che la nullità sussiste solo se la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile per il limite della doppia conforme, che preclude la censura di omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Per i tributi armonizzati l’Amministrazione finanziaria è tenuta al contraddittorio endoprocedimentale, e la sua violazione comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e non si limita a contestazioni meramente pretestuose; per i tributi non armonizzati, invece, il contraddittorio generalizzato non sussiste salvo previsione espressa.
- L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento è funzionale a integrare la motivazione: esso opera solo per gli atti non trascritti nella loro parte essenziale nell’avviso; se il contenuto essenziale è già riprodotto, l’atto non è viziato per mancata allegazione.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione della fattispecie compiute dal giudice di merito, poiché il vizio di violazione di legge presuppone un errore nell’interpretazione della norma, non una diversa lettura dei fatti di causa.
- In caso di omessa dichiarazione fiscale, l’Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo puro sulla base di qualsiasi elemento acquisito, anche mediante presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando l’apparato argomentativo non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre nullità se la decisione contiene un percorso motivazionale comprensibile e superiore al minimo costituzionale.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando opera la doppia conforme, poiché in tale ipotesi non è consentito dedurre in cassazione l’omesso esame di fatti decisivi già scrutinati nei due gradi di merito.
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