Cassazione Penale, Sentenza n. 5213/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Roma che lo aveva dichiarato colpevole di percosse e condannato a euro 200 di multa. Ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 177 c.p.p. per mancata traduzione degli atti nella lingua madre dell'imputato (sostiene che non sia provata la sua conoscenza dell'italiano, essendo stato giudicato in sua assenza e senza nomina di domicilio o difensore di fiducia); deduce la nullità degli atti processuali; (2) violazione dell'art. 192 co. 2 c.p.p. relativamente alla insufficienza della prova e all'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, osservando che il riconoscimento dell'imputato da parte della persona offesa sarebbe fondato solo sulla valigia che portava e non sui tratti somatici, per cui non sarebbe certa l'attribuzione del fatto all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che l'accertamento della conoscenza della lingua italiana è valutazione di merito della giudice di merito e che in questo caso la sentenza ha motivato adeguatamente la conoscenza dell'italiano dell'imputato (soggiorno in Italia da quasi 20 anni, sottoscrizione di atti quali elezione di domicilio, domande di asilo e rinnovo del permesso di soggiorno). Le deduzioni difensive sono state ritenute meramente congetturali e prive di prova documentale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo circa l'insufficienza della prova: il riconoscimento immediato della persona offesa, confermato in dibattimento e riscontrato da annotazioni di polizia giudiziaria, è stato ritenuto affidabile nonostante il riferimento alla valigia. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 177 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta mancata comunicazione/traduzione degli atti; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché l'accertamento della conoscenza della lingua è valutazione di merito del giudice e non risultano elementi oggettivi prodotti per dimostrare la mancata comprensione.
art. 192 co. 2 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in tema di gravità, precisione e concordanza degli indizi; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento immediato della persona offesa, confermato in dibattimento e riscontrato da annotazioni di polizia giudiziaria, costituisse elemento idoneo a sostenere la decisione di merito.
art. 143 cod. proc. pen.
"L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano"
La Corte applica il principio per cui l'autorità giudiziaria deve accertare la conoscenza della lingua e può ritenere la dimestichezza dell'imputato sulla base di elementi di fatto; l'obbligo di nominare interprete sorge solo se emerge la non conoscenza o difficoltà di comprensione.
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (attuazione Direttiva 2010/64/UE)
Richiamato quale norma di riforma che ribadisce la competenza dell'autorità giudiziaria ad accertare la conoscenza della lingua e le modalità di garanzia del diritto alla traduzione/interpretazione; nella vicenda ha supportato la tesi secondo cui l'accertamento è di merito e va adeguatamente motivato.
Massime di principio
- L'accertamento della conoscenza della lingua da parte dell'imputato è valutazione di merito del giudice di merito: in Cassazione è difficilmente censurabile se la motivazione è adeguata.
- Per contestare efficacemente la mancata traduzione o l'assenza di interprete occorre produrre elementi oggettivi (certificazioni, verbali che dimostrino che le interviste amministrative non siano avvenute in italiano, dichiarazioni formali di non comprensione) già nel processo di merito.
- Il riconoscimento immediato della persona offesa, soprattutto se confermato in dibattimento e riscontrato da annotazioni di polizia giudiziaria, può costituire prova sufficiente anche se inizialmente richiamato un oggetto (es. valigia), purché la vittima abbia identificato la persona senza esitazioni.
- La mancata partecipazione dell'imputato al giudizio e la mancanza di nomina di domicilio o difensore di fiducia peggiorano la posizione difensiva; è consigliabile partecipare, eleggere domicilio e nominare difensore tempestivamente.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione può comportare la condanna alle spese e, se il ricorso presenta profili di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
- Indicazioni pratiche per casi analoghi: richiedere l'interprete tempestivamente, documentare la madrelingua e la reale difficoltà con l'italiano, conservare ogni verbale amministrativo e chiedere che le interviste siano verbalizzate con riferimento alla lingua utilizzata.
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