Cassazione Penale, Sentenza n. 46621/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava vizio di motivazione in violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen.: la Corte d'Appello avrebbe applicato un aumento di pena per continuazione quasi pari a quello inflitto per il reato principale senza spiegare perché, azzerando di fatto il trattamento benevolo (minimo edittale e attenuanti generiche) riconosciuto al ricorrente; la motivazione sarebbe pertanto apparente e contraddittoria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte Suprema ha confermato che l'aumento per continuazione è congruo perché fondato sulla prova che l'arma era detenuta dal 2007; la durata e le modalità della detenzione giustificano una maggiore intensità del dolo. Si è ritenuto altresì che, essendo la determinazione della pena complessiva prossima al minimo edittale, la motivazione sintetica (con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.) fosse sufficiente. Confermata la pena (in primo grado, 1 anno e 8 mesi di reclusione ed euro 800 di multa, con calcoli di continuazione già operati) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La pena base per il reato di ricettazione è stata fissata al minimo edittale; rilevante ai fini del calcolo complessivo e del confronto con l'aumento per continuazione.
art. 23, comma 3, L. n. 110 del 1975 (detenzione di arma clandestina)
Reato satellite per il quale è stato applicato un aumento in continuazione; la Corte ha valorizzato la durata della detenzione dell'arma (dal 2007) per desumere maggiore intensità del dolo.
art. 81 cod. pen. (principio di determinatezza della pena)
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la necessità di specifica motivazione in relazione all'entità dell'aumento, posto che la pena resta prossima al minimo.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La Corte ha ritenuto sufficiente un richiamo sintetico ai criteri di cui all'art. 133 quando l'aumento per continuazione è di entità prossima al minimo edittale; ha inoltre indicato il criterio soggettivo (durata/pervicacia della condotta) come fondamento dell'aumento.
Massime di principio
- Se l'aumento di pena per continuazione è prossimo al minimo edittale, il giudice può fornire una motivazione sintetica richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; non è sempre necessaria una motivazione particolarmente dettagliata.
- La durata e la pervicacia della condotta (es. detenzione dell'arma per molti anni) possono essere valutate come indici di maggiore intensità del dolo e giustificare un aumento della pena.
- L'onere motivazionale del giudice cresce proporzionalmente allo scostamento della pena dal minimo edittale: più l'aumento si discosta dal minimo, più deve essere articolata la giustificazione.
- Se la sentenza di primo grado non motiva compiutamente, la motivazione della Corte d'Appello può integrare e specificare le ragioni della determinazione della pena, purché non ci sia contraddittorietà.
- In giudizi su aumento per continuazione è utile valutare la misura dell'aumento rispetto alla pena complessiva risultante, non solo rispetto ai limiti del reato satellite, per prospettare argomentazioni efficaci in sede di impugnazione.
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