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Sentenza

Sentenza n. 1133/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202100307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della domanda di condono edilizio del 1986 relativa a un manufatto in legno di 16 mq realizzato nel 1963 su area demaniale a Portonovo, con i pareri paesaggistici negativi della Provincia di Ancona e della Soprintendenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, subentrato al padre nella titolarità della domanda di condono presentata l’11 giugno 1986, ha impugnato il diniego comunale del 2021 e gli atti paesaggistici presupposti. Ha dedotto: (1) carenza, insufficienza e irrazionalità della motivazione del parere provinciale, per omessa descrizione del manufatto e del contesto, mancato confronto con gli edifici circostanti e mancata individuazione dei valori paesaggistici tutelati; ha inoltre contestato l’esistenza e la rilevanza di alcuni vincoli e lamentato la violazione dell’art. 146, comma 7, d.lgs. 42/2004; (2) omessa acquisizione del parere della Commissione per il paesaggio e difetto di istruttoria; (3) difetto di motivazione dei due pareri della Soprintendenza, asseritamente stereotipati, e non vincolatività del secondo perché reso oltre 45 giorni; (4) contraddittorietà e disparità di trattamento rispetto a condoni o valutazioni paesaggistiche favorevoli riguardanti altri manufatti della baia di Portonovo, nonché rispetto a precedenti decisioni e strumenti di pianificazione; (5) erronea lettura dell’evoluzione della tutela paesaggistica e del D.M. 31 luglio 1985, che secondo il ricorrente avrebbe recepito e reso conservabili i manufatti esistenti; (6) erroneità del referto urbanistico comunale e violazione delle N.T.A. del PRG e del PPE di Portonovo, che avrebbero consentito la conservazione delle strutture esistenti o, in subordine, la sanatoria giudiziale; (7) lesione dell’affidamento maturato per la lunga inerzia amministrativa, l’uso protratto del manufatto e l’accatastamento, oltre all’omesso preavviso di rigetto rispetto al parere provinciale.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese, anche in considerazione della durata del processo. Ha ritenuto sufficiente la motivazione paesaggistica complessiva: gli atti indicavano l’incompatibilità del manufatto, per forma, tipologia costruttiva e dimensioni, con il contesto tutelato, e consentivano di comprendere le ragioni del diniego. La presenza di altri manufatti antropici non imponeva una sanatoria generalizzata né determinava disparità di trattamento, poiché ogni abuso va valutato in relazione alle proprie caratteristiche e alla propria collocazione; inoltre, alcuni manufatti vicini erano stati rimossi. Il riferimento provinciale alla possibile utilizzazione stagionale per la balneazione non era contraddittorio: un titolo demaniale stagionale non equivale alla legittimazione edilizia permanente richiesta con il condono. Il referto urbanistico comunale non era posto a fondamento del diniego, basato invece sull’incompatibilità paesaggistica. Il PPE non costituiva una sanatoria generalizzata: la norma transitoria sul mantenimento riguardava strutture munite di titolo edilizio-urbanistico o almeno demaniale, non opere prive di titolo valido ed efficace; il piano, peraltro, era decaduto e mai attuato. Il D.M. 31 luglio 1985 non aveva sanato i manufatti esistenti, ma assoggettava gli interventi nell’area vincolata alla valutazione dell’autorità competente. L’errata indicazione del decreto di vincolo del 1972 e il richiamo inesatto al P.P.A.R. erano refusi irrilevanti; l’abrogazione della legge Galasso non aveva fatto venir meno i decreti di vincolo, tuttora efficaci finché non annullati, revocati o sostituiti. La censura sulla Commissione paesaggistica è stata respinta perché la legge regionale aveva facoltizzato, non imposto, l’istituzione di commissioni locali; il ricorrente non ne aveva provato l’istituzione, mentre la Provincia aveva documentato di possedere i requisiti per esercitare autonomamente le funzioni paesaggistiche. È stata respinta anche la censura sul termine di 45 giorni: tale termine non rendeva automaticamente non vincolante il parere tardivo; nella procedura di condono rilevava il termine speciale di 180 giorni dell’art. 32 l. 47/1985 e, comunque, la Provincia aveva già autonomamente espresso valutazione negativa. L’affidamento è stato escluso perché il richiedente, avendo presentato domanda di condono, era consapevole dell’abusività; contro il ritardo avrebbe potuto esperire l’azione avverso il silenzio. Infine, l’art. 10-bis l. 241/1990 non si applicava al parere provinciale endoprocedimentale e, in ogni caso, il ricorrente aveva ricevuto il preavviso della Soprintendenza e presentato osservazioni.

Norme richiamate

  • art. 32 l. 47/1985

    Peraltro, come ha convincentemente statuito il T.A.R. Lazio nella recente sentenza n. 12017/2026, in tema di parere paesaggistico su una domanda di condono edilizio si applica il termine di 180 giorni previsto dalla normativa speciale (art. 32, comma 1, della L. n. 47/1985) e non quello di 45 giorni previsto dall’art. 146, comma 5, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “ordinaria”.

    Per il parere paesaggistico reso nel procedimento di condono edilizio si applica il termine speciale di 180 giorni, non il termine ordinario di 45 giorni previsto per l’autorizzazione paesaggistica.

  • art. 146, comma 5, d.lgs. 42/2004

    Infatti l’art. 146, comma 5, ultima parte, del D.Lgs. n. 42/2004 non dice affatto che il parere assunto tardivamente dalla Soprintendenza diviene non vincolante, bensì permette all’autorità procedente di pronunciarsi sull’istanza del privato anche in assenza del parere dell’organismo periferico del Ministero della Cultura.

    La disposizione consente all’autorità procedente di decidere in assenza del parere della Soprintendenza, ma non stabilisce che un parere tardivo diventi per ciò solo non vincolante.

  • art. 146, commi 6 e 7, d.lgs. 42/2004

    La Provincia di Ancona, pertanto, era nelle condizioni di svolgere in autonomia le funzioni previste dalla legge in tema di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei pareri ex art. 32 della L. n. 47/1985.

    L’ente delegato può esercitare autonomamente le funzioni paesaggistiche se dispone di strutture con adeguate competenze tecnico-scientifiche e con la necessaria separazione funzionale; nel caso concreto la Provincia aveva dimostrato di possedere tali condizioni.

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004

    Nella specie, da una serena lettura degli atti di causa emerge in maniera abbastanza evidente che le amministrazioni intimate, in perfetta sintonia fra loro, hanno tutte rilevato come il manufatto per cui è causa si rivela non compatibile con il contesto paesaggistico in cui insiste per forma, tipologia costruttiva e dimensioni e questo è sufficiente all’interessato per comprendere le ragioni per le quali esso è stato ritenuto non condonabile.

    La motivazione del parere paesaggistico è sufficiente quando espone in modo comprensibile le ragioni dell’incompatibilità dell’opera; la valutazione può risultare dagli atti amministrativi considerati nel loro complesso e non richiede sempre il medesimo livello di dettaglio.

  • art. 148 d.lgs. 42/2004

    Infatti, in disparte il fatto che lo stesso ricorrente dubita dell’obbligatorietà di tale parere, rileva in senso dirimente la circostanza che la richiamata L.R. Marche n. 34/2008 non ha istituito la Commissione Regionale, bensì ha facoltizzato le Province e i Comuni ad istituire le Commissioni locali per il paesaggio.

    L’art. 148 non impone, nel caso esaminato, l’acquisizione del parere di una Commissione regionale: la legge regionale aveva previsto la facoltà di istituire commissioni locali.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Del tutto pretestuoso, infine, è il motivo con cui si deduce l’omessa comunicazione, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, del parere negativo della Provincia, visto che l’art. 10-bis non si applica agli atti endoprocedimentali e che comunque il ricorrente si è visto notificare il preavviso di rigetto dalla Soprintendenza e ha potuto svolgere le proprie deduzioni difensive (che peraltro sono state trascritte in parte nel quinto motivo di ricorso).

    Il preavviso di rigetto non si applica autonomamente agli atti endoprocedimentali; nel caso concreto, inoltre, la comunicazione della Soprintendenza aveva consentito al privato di presentare osservazioni.

  • artt. 3 e ss. l. 241/1990

    Il sig. Giancarlo Fiorini, infatti, avendo presentato la domanda di condono, era ben consapevole dell’abusività del manufatto de quo, così come lo era il suo avente causa.

    La presentazione della domanda di condono dimostra la consapevolezza dell’abusività dell’opera e, nel caso concreto, esclude che la protratta inerzia amministrativa abbia generato un affidamento tutelabile sulla sua legittimità.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di condono, la motivazione del parere paesaggistico va valutata in concreto: non è richiesto sempre un modello descrittivo uniforme, purché dagli atti emerga in modo comprensibile la ragione per cui le caratteristiche dell’opera risultano incompatibili con il contesto tutelato.
  • La presenza di altri manufatti nell’area vincolata non fonda una pretesa alla sanatoria né, da sola, una disparità di trattamento: gli abusi devono essere valutati individualmente, in base alla collocazione, alla tipologia costruttiva e alle altre caratteristiche pertinenti.
  • Un piano attuativo e le sue disposizioni transitorie sul mantenimento delle strutture esistenti non producono una sanatoria generalizzata; il mantenimento previsto per strutture già autorizzate non si estende alle opere prive di un titolo valido ed efficace.
  • L’abrogazione della legge sulla base della quale è stato imposto un vincolo paesaggistico non determina automaticamente la caducazione del provvedimento di vincolo, che resta efficace finché non sia annullato, revocato o sostituito.
  • Nel procedimento di condono edilizio il termine applicabile al parere paesaggistico della Soprintendenza è quello speciale di 180 giorni previsto dall’art. 32, comma 1, l. 47/1985; il decorso del termine ordinario di 45 giorni non rende di per sé non vincolante il parere.
  • L’art. 10-bis l. 241/1990 non richiede la comunicazione del preavviso di rigetto per ciascun atto endoprocedimentale; rileva inoltre che il destinatario abbia avuto effettiva possibilità di presentare osservazioni nel procedimento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggistica
RamiBeni culturali e paesaggioEdilizia
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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