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Sentenza

Sentenza del 04/11/2016 n. 22427 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2001-2003. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la motivazione apparente della sentenza, poiché la CTR si era limitata ad affermare genericamente che sulla posizione dei professionisti si erano già pronunciate la Corte di cassazione, la Corte costituzionale e varie commissioni tributarie, senza esaminare gli elementi concreti della fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo apparente e apodittica la motivazione della CTR, in quanto non consentiva di comprendere gli elementi posti a fondamento della decisione né di verificarne la correttezza logica. Gli ulteriori cinque motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso definitivamente sul diritto al rimborso IRAP.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, codice di procedura civile

    vizio di motivazione apparente

    Consente di censurare in cassazione la sentenza affetta da nullità processuale per motivazione apparente o inesistente. La motivazione deve esporre gli elementi concreti e il percorso logico-giuridico che hanno condotto alla decisione.

  • IRAP

    La controversia riguardava l'assoggettamento all'IRAP dell'attività professionale svolta dal medico e il conseguente diritto al rimborso dell'imposta versata. La Cassazione, tuttavia, non ha esaminato nel merito tale questione, limitandosi a rilevare il difetto di motivazione della sentenza impugnata.

  • Cass. civ., sez. trib., 16 aprile 2014, n. 8850

    Richiamata quale precedente secondo cui è apparente la motivazione che affermi la fondatezza o infondatezza della pretesa senza indicare gli elementi concreti posti a base del convincimento, impedendo il controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento.

Massime di principio

  • Una sentenza non è adeguatamente motivata quando si limita a richiamare genericamente precedenti giurisprudenziali o principi astratti senza applicarli ai fatti specifici del caso.
  • Il giudice deve indicare gli elementi concreti valutati e spiegare il percorso logico che collega tali elementi alla decisione; in mancanza, la sentenza può essere cassata per motivazione apparente.
  • L'accoglimento di un motivo processuale relativo alla validità della motivazione può rendere non necessaria la valutazione degli altri motivi di ricorso, che vengono dichiarati assorbiti.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sul merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia con una motivazione concreta e completa.
  • In controversie fiscali sull'IRAP dei professionisti, non è sufficiente richiamare genericamente la categoria professionale; occorre esaminare la specifica organizzazione dell'attività e gli elementi rilevanti della singola posizione.

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