Sentenza n. 10761/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, motivato da precedenti penali
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 17 gennaio 2019, notificato il 20 febbraio 2023, con cui il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza di concessione della cittadinanza presentata il 5 luglio 2016 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su precedenti penali emersi a carico dell'interessato. Nel corso del giudizio il Ministero ha riaperto l'istruttoria per riesaminare la posizione del ricorrente alla luce di ulteriori elementi penali e, all'esito del riesame, ha adottato e notificato un decreto di concessione della cittadinanza. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che il sopravvenuto decreto di concessione della cittadinanza avesse integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha condannato il Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza virtuale, in ragione dell'esito sostanzialmente favorevole al ricorrente determinato dal riesame amministrativo. Le spese sono state liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La domanda di concessione della cittadinanza italiana era stata presentata sulla base di questa disposizione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta adozione di un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa azionata giustifica la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa, unitamente alla disciplina europea richiamata, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo integralmente satisfattivo della pretesa fatta valere in giudizio determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando la definizione satisfattiva della controversia deriva dal riesame dell'amministrazione nel corso del giudizio, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell'amministrazione se il suo comportamento processuale e l'esito sostanziale della vicenda rendono riconducibile a essa la soccombenza.
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