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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3267/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato avvisi di accertamento (periodi 2001, 2002, 2003, 2006) con cui l'Amministrazione recuperava IVA (per indebita detrazione su fatture ritenute oggettivamente inesistenti emesse da Rocco SRL) e, per 2003 e 2006, IRES e IRAP per costi pluriennali indeducibili. L'Ufficio aveva emesso nuovi atti in sostituzione di precedenti atti annullati in autotutela sulla base di una informativa della Guardia di Finanza che evidenziava l'assenza di organizzazione dell'emittente e l'inesistenza delle operazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi del ricorso (motivi 1-9 respinti; 10-18 dichiarati inammissibili), ritenendo legittimo l'esercizio dell'autotutela da parte dell'Amministrazione e confermando, in linea di principio, la possibilità di accertare crediti IVA anche in presenza di adesione al cosiddetto condono tombale. Tuttavia la Corte ha accolto il diciannovesimo motivo relativo all'applicazione dello ius superveniens (art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16) che consente la deducibilità dei costi sostenuti per operazioni soggettivamente inesistenti, e per questo ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR Campania - Sezione staccata di Salerno in diversa composizione per riesame anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    La Corte interpreta che il condono tombale non impedisce all'Amministrazione di accertare la sussistenza dei crediti vantati dal contribuente nei confronti del fisco; il perfezionamento del condono introduce una condizione di non punibilità per taluni reati ma non estingue automaticamente i poteri di accertamento relativi ai crediti reclamati dal contribuente.

  • art. 2-quater, d.l. 30 settembre 1994, n. 564

    Attribuisce all'Amministrazione il potere di annullamento d'ufficio (autotutela); la Corte ricorda che tale potere può essere legittimamente esercitato fino alla formazione del giudicato esterno e nei limiti dei termini di decadenza delle leggi tributarie.

  • d.m. 11 febbraio 1997, n. 37

    Regolamenta i criteri di esercizio dell'autotutela nelle operazioni fiscali, specificando limiti e condizioni pratiche; la Corte lo richiama in tema di concorrenza tra autotutela e pendenza del giudizio.

  • art. 57, d.P.R. 26 settembre 1972, n. 633

    Riguarda la soglia di rilevanza penale per le violazioni IVA e il raddoppio dei termini di accertamento: la Corte conferma che la valutazione della soglia va fatta con riferimento al momento della violazione e dell'accertamento.

  • art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma sulla soglia rilevante ai fini penali per le violazioni fiscali; la Corte sottolinea che la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, anche se non effettivamente adempiuto, è rilevante per il raddoppio dei termini.

  • art. 8, d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    Ius superveniens che consente la deducibilità dei costi sostenuti per operazioni soggettivamente inesistenti: la Corte lo applica retroattivamente nel caso in cui sia formatosi giudicato interno che aveva qualificato le operazioni come soggettivamente inesistenti.

  • art. 21-novies, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Norma che limita l'esercizio dell'autotutela in alcuni casi; la Corte ne evidenzia l'esistenza ma osserva che, in assenza di una norma più restrittiva applicabile, l'autotutela amministrativa conserva la sua ampiezza.

  • art. 7, legge 27 luglio 2002, n. 212 e art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241

    Riferimenti richiamati in tema di obblighi di motivazione e trasparenza dell'azione amministrativa; la Corte richiama il principio per valutare la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento.

  • principi costituzionali

    La Corte invoca il principio di perennità dell'azione amministrativa (ordine e continuità dell'interesse pubblico) come fondamento della possibilità per l'Amministrazione di riemettere atti corretti dopo autotutela, salvo il limite del giudicato.

Massime di principio

  • Il potere di autotutela dell'Amministrazione finanziaria può essere esercitato fino a quando non si sia formato un giudicato esterno sull'atto originario; se il giudicato non è formato alla data di notifica del nuovo atto, l'autotutela è in linea di principio legittima.
  • L'adesione al condono tombale non impedisce all'Amministrazione di contestare crediti IVA o di indagare sulla legittimità di rimborsi richiesti dal contribuente; il condono limita l'accertamento dei debiti ma non la verifica dei crediti vantati.
  • La soglia rilevante ai fini penali e l'obbligo di denuncia (che può determinare il raddoppio dei termini di accertamento) si valuta al momento della violazione e dell'accertamento, e l'esistenza dell'obbligo di denuncia è rilevante anche se la denuncia non è stata effettivamente presentata.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi; la mera rinvio per relationem a documenti conoscibili dall'interessato può essere sufficiente se il contribuente ha effettiva conoscenza del contenuto.
  • Lo ius superveniens (art. 8 d.l. 16/2012) può produrre effetti favorevoli al contribuente (es. deducibilità dei costi per fatture soggettivamente inesistenti) e, se applicabile al caso concreto, comporta il riesame degli effetti fiscali anche in sede di giudizio successivo.
  • Se l'Amministrazione riemette un atto dopo aver annullato in autotutela un precedente atto viziato, ciò non costituisce necessariamente abuso o duplicazione, salvo che sussista giudicato preclusivo o decadenza del potere di accertamento.

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