Cassazione Penale, Sentenza n. 40426/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la declaratoria di estinzione per prescrizione relativa al reato di ricettazione (capo B). Il motivo unico dedotto ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. è che, alla luce della recidiva reiterata contestata a Magrelli (nella forma reiterata e specifica infraquinquennale) e della recidiva reiterata e specifica contestata a Morelli, il termine di prescrizione del reato di ricettazione (art. 648 c.p.) consumato il 10/11/2011 doveva essere maggiorato e pertanto non era ancora decorso al momento della sentenza di secondo grado. Di conseguenza la declaratoria di prescrizione sarebbe errata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio giurisprudenziale per cui la recidiva reiterata (circostanza aggravante a effetto speciale) incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo (art. 157, comma 2 c.p.) e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine prescrizionale massimo (art. 161, comma 2 c.p.), indipendentemente da come la recidiva sia trattata nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. La Corte ha quindi calcolato il termine massimo di prescrizione per la ricettazione (consumata il 10/11/2011) in anni 22, mesi 2 e giorni 20 (termine ordinario 10 anni aumentato di 2/3 e poi nuovamente aumentato di 2/3 per le aggravanti), facendo decorrere il termine dal 10/11/2011 e fissandone la scadenza al 30/01/2034. Pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione (capo B) e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Di fatto la declaratoria di prescrizione pronunciata in appello è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
Il comma secondo relativo alla determinazione del termine prescrizionale tiene conto della recidiva reiterata quale circostanza che aumenta il termine minimo di prescrizione; la Corte interpreta che tale recidiva rileva anche quando sia stata comparata e valutata come equivalente o subvalente nel giudizio ex art. 69 c.p.
art. 161 cod. pen.
Il comma secondo disciplina l'effetto degli atti interruttivi sulla durata del termine massimo di prescrizione; la Corte rileva che la recidiva reiterata incide anche sul computo del termine massimo in presenza di atti interruttivi.
art. 69 cod. pen.
La norma sul confronto delle circostanze non incide sulla determinazione della pena massima ai fini del calcolo del termine prescrizionale (art. 157, terzo comma), per cui l'esito del confronto ex art. 69 non esclude l'effetto della recidiva reiterata sul termine di prescrizione.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma di rito che indica il motivo di ricorso per cassazione utilizzato (violazione di norme sostanziali), valido per censurare la declaratoria di prescrizione per errata determinazione del termine prescrizionale.
art. 610 e art. 611 c.p.p.
Richiamate per precisare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza trattazione orale per mancata richiesta rituale, ai fini del corretto svolgimento del ricorso.
Protocollo n. 7 CEDU, art. 4 (richiamato con la giurisprudenza CEDU, sentenza Zolotoukine)
La Corte richiama la giurisprudenza che esclude che la tutela della CEDU (art. 4 del Protocollo n.7 nel senso affermato da Zolotoukine) comprenda l'istituto della prescrizione penale in modo da rendere incompatibile l'effetto della recidiva sul ricalcolo della prescrizione.
Massime di principio
- La recidiva reiterata (circostanza aggravante a effetto speciale) incide sul calcolo sia del termine minimo sia, se ricorrono atti interruttivi, del termine massimo di prescrizione: va quindi sempre considerata quando si determina la prescrizione.
- Il giudizio di comparazione delle circostanze ex art. 69 c.p. (equivalenza o subvalenza delle aggravanti/attenuanti) non esclude l'effetto della recidiva ai fini della determinazione della misura massima della pena e, conseguentemente, del relativo termine prescrizionale (art. 157).
- Se la dichiarazione di prescrizione è fondata su un calcolo errato del termine prescrizionale (es. omissione dell'aumento dovuto alla recidiva), il Procuratore generale può proporre ricorso in Cassazione per vizi di diritto e ottenere l'annullamento con rinvio.
- In presenza di reati consumati in data certa con recidiva contestata, occorre calcolare espressamente le maggiorazioni (es. 2/3, ulteriori aumenti) e verificare se atti interruttivi abbiano prolungato il termine massimo prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione.
- A fini difensivi, è utile contestare il riconoscimento o la qualificazione della recidiva e dimostrare l'assenza di cause che aumentino i termini prescrizionali; a fini dell'accusa, è fondamentale documentare e dedurre correttamente le aggravanti che incidono sulla prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40245/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40247/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40248/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40249/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40250/2025 del 16/12/2025
- Sentenza penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40251/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →