Cassazione Penale, Sentenza n. 29572/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra alcune condanne ma l'aveva negata tra altre tre, chiedendo il riconoscimento della continuazione tra due sentenze del Tribunale di Rieti (19/04/2016 e 14/01/2019), entrambe per il reato previsto dall'art. 629 cod. pen. (estorsione). Il ricorrente ha sostenuto che le condotte oggetto della sentenza del 14/01/2019 si protraevano in realtà per circa quattro anni (secondo dichiarazioni della persona offesa, madre dell'imputato) e quindi avrebbero dovuto essere ritenute iniziate già nel 2014, rendendo prossimi nel tempo i reati e configurando un progetto criminoso unitario.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondato l'appello per contrasto con la giurisprudenza sulla continuità. Ha richiamato i criteri per riconoscere la continuazione (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione delle condotte) e affermato che la prossimità temporale è un indice rilevante. Nel caso di specie la distanza temporale di circa tre anni tra le condotte ha giustificato la decisione del giudice di merito che ha escluso la programmazione unitaria. Inoltre la Corte ha sottolineato i limiti del giudice dell'esecuzione: questi non può fondare la propria decisione su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza irrevocabile, e non poteva quindi valorizzare dichiarazioni rese in altro processo che non risultano accolte nella sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
La continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita) e che al momento del primo reato i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali; la mera presenza di alcuni indici non è sufficiente se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.
Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023 (Bifone)
Il giudice dell'esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto diverse dagli accertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile; dunque non può reinterpretare liberamente il giudicato introducendo fatti non accertati nella sentenza di condanna.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di estorsione, tipologia di reato oggetto delle sentenze confrontate; la corte ha valutato la possibile unità di progetto criminoso tra episodi di estorsione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario valutabile attraverso molteplici indici: omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e programmazione delle condotte.
- La prossimità temporale è un indice particolarmente rilevante: distanze pluriennali tra le condotte rendono più difficile dimostrare che i reati successivi fossero già programmati al momento del primo episodio.
- Il giudice dell'esecuzione è vincolato agli accertamenti di fatto contenuti nelle sentenze irrevocabili: non può fondare la decisione su fatti non accertati in quelle sentenze o su elementi emersi solo in altri procedimenti.
- Le dichiarazioni di persone offese rese in un diverso processo possono essere utili ma non sostituiscono un accertamento di responsabilità definitivo; per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario che gli elementi probatori siano già recepiti nella sentenza irrevocabile o siano tali da consentire la loro valorizzazione nel rispetto del giudicato.
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione dovrebbe fornire prova documentale o elementi probatori idonei a dimostrare la programmazione delle condotte sin dal primo episodio (piani, comunicazioni, reiterazione con medesime modalità), nonché argomentare l'omogeneità e la sistematicità del comportamento criminoso.
- La valutazione sulla sussistenza della continuazione resta sempre rimessa al giudice di merito che opera un apprezzamento complessivo degli indicatori; la Corte di legittimità sindaca l'atto solo se manifestamente illogico o contrario ai criteri giurisprudenziali.
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