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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33144/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro l'ordinanza che ha respinto l'appello cautelare avverso la reiezione della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. La difesa ha contestato l'applicazione dell'art. 275 c.p.p. (presunzione relativa per reati di narcotraffico), denunciando vizi di motivazione e l'assenza dell'attualità del pericolo di reiterazione: ha sostenuto che gli episodi contestati risalgono al 2019, che il sodalizio è stato disarticolato e che non sono emersi fatti sopravvenuti che giustifichino la permanenza della custodia in carcere; ha proposto, in subordine, misure meno afflittive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure, confermando la motivazione del Tribunale di Roma che ha evidenziato elementi concreti e recenti idonei a fondare la prognosi di pericolo di reiterazione: richieste di informazioni sulle attività di spaccio e sul recupero crediti, rapporti con nuovi fornitori, colloqui con coindagati volti a riaprire la piazza di spaccio, il ritrovamento di strumenti e sostanze negli anni 2019-2020 e la condotta personale del ricorrente (ruolo di organizzatore e uso di canali per criptovalute). La Corte ha richiamato la presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p. e le regole di controllo in sede di legittimità (limiti al sindacato sulla ricostruzione dei fatti). Ha escluso che il mero decorso del tempo o la dedotta disarticolazione del gruppo siano sufficienti a superare la presunzione. È stata altresì ritenuta inidonea la sostituzione della custodia con arresti domiciliari o braccialetto elettronico. Condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per i reati associativi legati al narcotraffico; il decorso del tempo ("tempo silente") non è di per sé idoneo a superare la presunzione se già fatto oggetto di giudicato cautelare; la valutazione deve tener conto anche del ruolo del soggetto e delle condotte accessorie

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiede l'attualità del pericolo di reiterazione come elemento prognostico che il giudice deve valutare considerando modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto; non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola i gravi indizi di colpevolezza; il sindacato di legittimità può verificare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione ma non riesaminare librettamente la prova

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che il mero trascorrere del tempo non costituisce di per sé motivo di revoca/sostituzione quando il tempo sia già rientrato nel giudicato cautelare; rileva invece il tempo decorrente dall'applicazione o esecuzione della misura

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che incrimina la detenzione e il traffico di stupefacenti; i reati-fine contestati rientrano nella disciplina sostanziale richiamata per l'imputazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla specie

Massime di principio

  • La presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.p.p. in materia di associazione per narcotraffico può essere difficilmente superata dalla sola considerazione del tempo trascorso: è necessaria la produzione di fatti sopravvenuti che dimostrino un'attuale attenuazione delle esigenze cautelari
  • L'attualità del pericolo di reiterazione è una valutazione prognostica che richiede un'analisi della personalità dell'indagato, delle modalità operative, dei contatti e del contesto ambientale; non è necessario dimostrare l'imminenza di specifiche occasioni di reato
  • La dedotta disarticolazione del gruppo criminale non è, di per sé, sufficiente a escludere il periculum libertatis; serve prova concreta dell'interruzione dei vincoli e dell'assenza di capacità di ripresa delle attività delittuose
  • Condotte anche precedenti al periodo recente (ma rientranti nel giudicato cautelare o ricollegate all'attività criminale organizzata) e comportamenti dimostrativi di perdurante interesse per l'attività illecita (contatti con sodali, ricerca di fornitori, gestione logistica) rafforzano la prognosi di pericolosità
  • I rimedi meno afflittivi (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) possono risultare inadeguati quando la misura non impedisca contatti o l'uso dell'abitazione come base logistica dell'associazione
  • In Cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari è limitato a vizi di diritto o a manifesta illogicità della motivazione: non è consentito un libero riesame della prova o una diversa valutazione dei fatti senza mostrare errori normativi o motivazionali palese

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