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Sentenza

Sentenza n. 1197/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento a) del provvedimento inviato il 16/08/2022 di declaratoria di inammissibilità della SCIA commerciale Pratica n. 09907451216-23062022-0145 prot. c_f839/Comune_di_Napoli n. 493889/27/06/2022 b) di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202205647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: declaratoria comunale di inammissibilità della SCIA commerciale per attività di bar/ristorazione senza preparazione di cibi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale del 16 agosto 2022, con cui era stata dichiarata inammissibile la SCIA presentata per l’esercizio di un’attività di bar/ristorazione senza preparazione di cibi. L’inibizione era motivata dall’inidoneità strutturale del locale, ritenuto di dimensioni esigue e dotato di un solo servizio igienico, dall’incompletezza della documentazione progettuale e amministrativa e dal mancato pagamento dei diritti di istruttoria. La ricorrente ha dedotto la violazione delle regole del procedimento amministrativo e dell’art. 18 del Regolamento comunale di igiene e sanità, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto consentire la partecipazione procedimentale e la regolarizzazione dell’istanza. In particolare, ha affermato che per l’attività dichiarata fosse sufficiente un solo servizio igienico, che l’area di circa 1,70 metri fosse adeguata, che il mancato pagamento dei diritti fosse emendabile e che fosse possibile integrare la documentazione relativa alla regolarità edilizia. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Le carenze poste a fondamento dell’atto non erano meri difetti documentali o regolarizzabili, ma riguardavano dotazioni strutturali necessarie in relazione all’attività concretamente dichiarata. Dalla planimetria allegata emergeva infatti un’attività di ristorazione-bar con somministrazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 287/1991, la somministrazione comprende la vendita per il consumo sul posto nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico appositamente attrezzata. Ne conseguiva la necessità di un’area idonea ad accogliere la clientela, di un’area destinata alla preparazione distinta da quella di somministrazione e di un doppio servizio igienico. La qualificazione dell’attività come somministrazione giustificava anche l’applicazione dell’art. 18, lett. B), del regolamento comunale, relativo agli esercizi pubblici di tipo B con somministrazione, anziché della disciplina invocata dalla ricorrente per attività più limitate. Le spese sono state compensate per le peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, l. 25 agosto 1991, n. 287

    Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati.

    La nozione di somministrazione rilevante ai fini della disciplina dell’attività comprende il consumo sul posto nei locali dell’esercizio o in un’apposita superficie aperta al pubblico; la qualificazione dell’attività comporta la necessità delle correlate dotazioni strutturali.

  • art. 18, lett. B), Regolamento comunale di igiene e sanità di Napoli

    La disposizione è stata applicata nella parte relativa agli esercizi pubblici di tipo B con somministrazione, ritenuta pertinente rispetto all’attività risultante dalla planimetria e non alla diversa tipologia più limitata invocata dalla società.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non costituisce la base sostanziale della decisione.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica della legittimità di una SCIA commerciale, la qualificazione dell’attività deve essere desunta anche dalla documentazione tecnica allegata, inclusa la planimetria, e non soltanto dalla descrizione sintetica contenuta nella segnalazione.
  • Quando la documentazione presentata evidenzia un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, trovano applicazione i requisiti strutturali propri della somministrazione, inclusa la disponibilità di un’area destinata al consumo della clientela, di un’area di preparazione distinta e delle dotazioni igienico-sanitarie richieste.
  • Le carenze relative a requisiti strutturali essenziali del locale non sono assimilabili a mere irregolarità documentali suscettibili di integrazione o regolarizzazione successiva e possono giustificare l’inibizione dell’attività segnalata.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioni
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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