Cassazione Civile, Ordinanza n. 08105/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento/ingiunzione TARI relativo all’anno d’imposta 2015, con cui il Comune richiedeva alla società il pagamento di euro 26.683,32. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società e annullato l’atto impositivo. Il Comune proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione comunicava di avere raggiunto un accordo transattivo con la controparte e depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., chiedendo la compensazione delle spese; la società aderiva alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta conforme ai requisiti dell’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti, valorizzando la congiunta richiesta di estinzione e compensazione. Ha escluso l’applicazione del contributo unificato დამატivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamandone il carattere eccezionale e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se sottoscritta dal difensore munito dei necessari poteri e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c., quarto comma
La richiesta congiunta delle parti ha consentito la compensazione integrale delle spese di giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la debenza dell’ulteriore importo, richiamando il carattere eccezionale e non estensibile della misura.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- L’accordo transattivo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio può sorreggere la richiesta di estinzione e giustificare la compensazione integrale delle spese, se entrambe le parti vi aderiscono.
- Le disposizioni che prevedono un ulteriore contributo unificato hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08035/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08037/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08038/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08040/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08042/2023 del 21/03/2023
- ordinanza_civile · 21 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08045/2023 del 21/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →