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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08105/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento/ingiunzione TARI relativo all’anno d’imposta 2015, con cui il Comune richiedeva alla società il pagamento di euro 26.683,32. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società e annullato l’atto impositivo. Il Comune proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione comunicava di avere raggiunto un accordo transattivo con la controparte e depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., chiedendo la compensazione delle spese; la società aderiva alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta conforme ai requisiti dell’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti, valorizzando la congiunta richiesta di estinzione e compensazione. Ha escluso l’applicazione del contributo unificato დამატivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamandone il carattere eccezionale e di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se sottoscritta dal difensore munito dei necessari poteri e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c., quarto comma

    La richiesta congiunta delle parti ha consentito la compensazione integrale delle spese di giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude la debenza dell’ulteriore importo, richiamando il carattere eccezionale e non estensibile della misura.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • L’accordo transattivo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio può sorreggere la richiesta di estinzione e giustificare la compensazione integrale delle spese, se entrambe le parti vi aderiscono.
  • Le disposizioni che prevedono un ulteriore contributo unificato hanno natura eccezionale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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