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Sentenza

Sentenza n. 7718/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento: - della Determinazione direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare, pubblicata in pari data, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018” (di seguito, anche l’“Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all’accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale della ASL Umbria 1 n. 1118 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale della ASL Umbria 2 n. 1773 del 15.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell’AO di Perugia n. 366 dell’11.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell’AO di Terni n. 145 del 10.11.2022).

Giustizia amministrativa202304046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionale di determinazione degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Umbria di attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali presupposti, le linee guida, gli atti delle Conferenze Stato-Regioni, la circolare ministeriale, gli atti istruttori e le certificazioni dei fatturati. Ha dedotto asseriti profili di illegittimità del meccanismo del cd. payback, senza che la sentenza riporti analiticamente le singole censure. A ridosso dell'udienza ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere effettuato il pagamento della quota ridotta prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché essa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Il pagamento della quota ridotta non soddisfa la pretesa demolitoria originaria, diretta a ottenere l'annullamento degli atti per evitare qualsiasi pagamento. Tuttavia, il pagamento ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per la ricorrente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni e dell'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34

    Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disposizione ha fatto venir meno l'utilità concreta della pronuncia richiesta dalla ricorrente, determinando la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione integrale delle spese.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato, unitamente all'art. 26, comma 1, c.p.a., per giustificare la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nella trattazione processuale della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere in una domanda di annullamento presuppone il venir meno dell'atto impugnato, anche mediante annullamento d'ufficio, e non consegue automaticamente al pagamento dell'importo richiesto dall'amministrazione.
  • Il pagamento spontaneo dell'importo richiesto, anche se effettuato in misura ridotta in forza di una disposizione normativa sopravvenuta, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse quando renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale richiesta.
  • Quando il pagamento non soddisfa la pretesa demolitoria originaria ma elimina l'utilità concreta della decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non definito con cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDisciplina professionale
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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