Cassazione Penale, Sentenza n. 22323/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e lo ha avviato alla detenzione domiciliare con autorizzazione all'attività lavorativa. L'ordinanza dava rilievo al percorso criminale e a segnalazioni di polizia, tra cui due per essere stato trovato in compagnia di "pregiudicati". Il difensore ha dedotto l'antichità delle pendenze, la scarsa indicatività delle segnalazioni (una riguarderebbe un parente; l'altra persona sarebbe stimata nella comunità) e l'assenza di procedimenti penali pendenti, chiedendo l'annullamento per vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame. La Corte ha rilevato carenza motivazionale: il Tribunale non ha chiarito se le segnalazioni di polizia avessero dato luogo a carichi pendenti, non ha valutato adeguatamente elementi favorevoli come l'archiviazione di un procedimento, il precedente affidamento in prova conclusosi positivamente e l'esistenza di una stabile attività lavorativa. Per tali ragioni la decisione è stata annullata e si è disposto il rinvio perché il Tribunale sani i vizi motivazionali.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone, Rv. 264602)
«ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva»
La Corte ha applicato questo orientamento per affermare che il Tribunale di sorveglianza doveva valutare non solo il passato criminale, ma anche la condotta attuale e gli elementi positivi (archiviazione di procedimenti, precedente affidamento concluso positivamente, lavoro stabile). L'omessa valutazione o la mancata spiegazione della rilevanza delle segnalazioni di polizia ha reso la motivazione insufficiente.
Massime di principio
- Per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale non basta richiamare la sola gravità dei reati commessi in passato: il giudice deve valutare la condotta successiva e gli elementi positivi attuali del soggetto per una prognosi di buona riuscita della misura alternativa.
- Segnalazioni di polizia generiche (es. essere stato individuato in compagnia di "pregiudicati") sono di per sé poco significative se non è dimostrato che hanno dato luogo a procedimenti pendenti o a fatti recenti e rilevanti; il giudice deve spiegare la rilevanza concreta di tali segnalazioni.
- La presenza di elementi favorevoli come l'archiviazione di procedimenti, il buon esito di precedenti misure alternative e una stabile attività lavorativa devono essere considerati e valorizzati nella motivazione quando si decide sull'affidamento in prova.
- La mancanza di una motivazione adeguata sul punto prognostico legittima l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo esame, permanendo la libertà del giudice di merito ma con l'obbligo di motivare compiutamente.
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