Cassazione Penale, Ordinanza n. 11053/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio per plurimi furti consumati pluriaggravati unificati dalla continuazione. Con un unico motivo ha dedotto promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancanza di motivazione sull'an della responsabilità in relazione ai fatti contestati. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale doglianza era stata oggetto di espressa rinuncia da parte della difesa nel corso del giudizio di appello; di conseguenza, la sentenza impugnata si era legittimamente concentrata solo sulle attenuanti generiche e sulla pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo relativo alla responsabilità era stato rinunciato in appello, sicché la censura non poteva essere riproposta in cassazione. Ha inoltre ritenuto insussistente ogni ragione per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ove non sia ravvisabile assenza di colpa nella sua determinazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 81 c.p.
Il riferimento al vincolo della continuazione indica la pluralità di furti unificati sotto il medesimo disegno criminoso ai fini della pena.
art. 62-bis c.p.
La sentenza di appello si è concentrata anche sulla concessione o meno delle attenuanti generiche e sulla conseguente determinazione della pena.
art. 442 c.p.p.
Il giudizio di primo grado si era concluso con rito abbreviato, con applicazione della relativa diminuzione di pena.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non può essere dedotta utilmente una censura che sia stata espressamente rinunciata nel grado di appello, poiché la sentenza impugnata non è tenuta a pronunciarsi su questioni ormai estranee al devolutum.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando il devolutum in appello è limitato ai soli profili sanzionatori, il giudice di merito può concentrarsi esclusivamente su attenuanti e trattamento sanzionatorio, senza dover riesaminare l'affermazione di responsabilità.
- La continuazione tra più reati patrimoniali rileva ai fini dell'unificazione del trattamento sanzionatorio, ma nel caso esaminato la Corte non ha affrontato il merito della responsabilità, arrestando il giudizio sul rilievo processuale della rinuncia al motivo.
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