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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20996/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 1996, emesso in relazione alla dichiarazione dei redditi congiunta presentata da due coniugi ai sensi della disciplina allora vigente. L’avviso era stato notificato al solo marito, che lo aveva impugnato; nel corso del giudizio il contribuente era deceduto. La moglie aveva rinunciato all’eredità, ma successivamente aveva riassunto il giudizio interrotto. Dopo un ulteriore decesso della moglie, il processo era stato riassunto dal figlio, odierno ricorrente, e la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello ritenendo che la moglie, avendo rinunciato all’eredità, non fosse legittimata a riassumere il processo, non essendo parte del giudizio né successore del ricorrente originario. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione della L. n. 114/1977 e dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 per avere negato la legittimazione passiva della moglie e la sua legittimazione all’intervento volontario; 2) violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 546/1992 per non avere riconosciuto alla coniuge la qualità di parte; 3) omessa pronuncia su questioni ritenute decisive, tra cui il possibile conflitto di giudicati tra l’accertamento e la cartella di pagamento e l’asserita insussistenza del vincolo di solidarietà tra i coniugi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR perché, dopo la morte dell’unico ricorrente originario e la rinuncia all’eredità da parte della moglie, questa non poteva riassumere il processo: non era parte del giudizio al momento dell’interruzione, non era un successore del de cuius e, quindi, mancava della legittimazione alla riassunzione ex art. 43 d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha anche osservato che la posizione fiscale della coniuge era comunque tutelata dalla possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento a lei notificata, e che infatti tale tutela era stata già esercitata con esito favorevole. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto dei primi due. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 17

    "Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente... I coniugi sono responsabili in solido..."

    La disciplina della dichiarazione congiunta dei coniugi comportava responsabilità solidale, ma con notifica dell’avviso di accertamento al solo marito; la moglie conservava tuttavia il diritto di difesa mediante impugnazione autonoma degli atti a lei notificati o dell’accertamento notificato al marito.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    La Corte richiama la possibilità, in astratto, di intervento volontario nel processo tributario da parte del coniuge titolare di una posizione fiscale autonoma, nei limiti di ammissibilità processuale.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10

    La qualità di parte non può essere riconosciuta alla coniuge che non abbia assunto una posizione processuale nel giudizio prima dell’interruzione e che non sia successore della parte deceduta.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 43

    Dopo l’interruzione del processo tributario, la riassunzione è consentita solo al successore della parte colpita dall’evento interruttivo o a chi sia già parte del giudizio; non vi rientra il coniuge estraneo al processo e rinunciatario dell’eredità.

  • art. 1306 c.c.

    Il giudicato o la definitività dell’accertamento verso uno dei debitori solidali non produce automaticamente effetti contro l’altro debitore solidale; la coniuge può quindi contestare autonomamente la pretesa tributaria a lei riferita.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Il principio in tema di qualificazione dell’atto non notificato come controricorso viene esteso anche al procedimento camerale previsto da questa norma.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo a dichiarazione congiunta dei coniugi, la responsabilità solidale non elimina l’autonomia delle posizioni processuali: il coniuge non destinatario dell’avviso può comunque difendersi con impugnazione autonoma della cartella o dell’avviso a lui notificato.
  • Se il processo è interrotto per morte dell’unico ricorrente originario, la riassunzione presuppone la qualità di successore della parte deceduta oppure la previa partecipazione al giudizio; non è sufficiente essere titolare di un interesse fiscale autonomo.
  • La rinuncia all’eredità impedisce di fondare la riassunzione sulla successione processuale del de cuius.
  • In tema di solidarietà tributaria, la definitività dell’atto nei confronti di uno dei coobbligati non fa stato automaticamente nei confronti dell’altro, che conserva il diritto di contestare la pretesa nei propri confronti.
  • L’intervento volontario nel processo tributario può essere astrattamente ammissibile per il coniuge con posizione fiscale autonoma, ma non consente di superare i requisiti di legittimazione alla riassunzione del giudizio interrotto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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