Cassazione Penale, Ordinanza n. 03189/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, resa quale giudice del rinvio, che aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e rideterminato in senso più favorevole la pena, confermando però nel resto la precedente decisione di condanna per furto aggravato. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 337 c.p.p., sostenendo l'invalidità della querela per mancata identificazione della persona offesa al momento della presentazione. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché la questione sulla rituale proposizione della querela era già stata esaminata e decisa dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio in senso contrario alla difesa, con conseguente preclusione della sua riproposizione in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
indica il reato principale oggetto della conferma di responsabilità, ossia il furto
art. 625, n. 4 c.p.
richiama la circostanza aggravante contestata e confermata insieme al furto
art. 337 c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per contestare la rituale proposizione della querela; la Corte ne esclude la deducibilità perché la questione è già stata decisa nel giudizio di rinvio
art. 616 c.p.p.
stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, cioè condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per fondare la possibilità di condannare alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione inammissibile
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che ripropone una questione già esaminata e decisa dalla sentenza di annullamento con rinvio, quando la decisione sul punto è ormai preclusa.
- Nel giudizio di legittimità non può essere utilmente dedotta una censura che miri a rimettere in discussione un profilo processuale già definito dal giudice del rinvio in senso contrario alla parte ricorrente.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso legittima, oltre alla condanna alle spese, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ove siano ravvisabili profili di colpa nell'impugnazione.
Come è indicizzato
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