Cassazione Penale, Ordinanza n. 32983/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello di condanna per falsa testimonianza resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per falsa testimonianza. Ha dedotto la violazione dell'art. 521 c.p.p., contestando il giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili: per il terzo e il quinto perché non dedotti né sollecitati in appello; per il primo perché manifestamente infondato; gli altri perché meramente riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito, diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, oltre che generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 372 c.p.
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della sussistenza del reato perché il ricorso è dichiarato inammissibile
art. 521 c.p.p.
la dedotta violazione è stata ritenuta manifestamente infondata
art. 131-bis c.p.
invocato per la particolare tenuità del fatto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta né sollecitata in appello
art. 62-bis c.p.
richiamato in relazione alle attenuanti generiche nella massima estensione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta né sollecitata in appello
art. 163 c.p.
richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta né sollecitata in appello
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che non siano state previamente dedotte o quantomeno sollecitate in appello, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso esaminato.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l'apparenza della violazione di legge, si risolva nella richiesta di una diversa valutazione del compendio probatorio o di una nuova ricostruzione del fatto.
- La critica alla motivazione della sentenza impugnata deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni decisive del giudice di merito; motivi generici o meramente riproduttivi di doglianze già esaminate non superano il vaglio di ammissibilità.
- La mancata deduzione in appello di questioni quali particolare tenuità del fatto, attenuanti generiche o sospensione condizionale della pena preclude la loro introduzione per la prima volta in cassazione, se non emergono profili autonomamente rilevabili e trattati nei limiti di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32950/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32951/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32952/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32953/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32954/2025 del 07/10/2025
- ordinanza_penale · 7 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32955/2025 del 07/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →