Cassazione Civile, Ordinanza n. 14007/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento sanzionatorio Consob per l’illecito di manipolazione del mercato ex art. 187-ter d.lgs. n. 58/1998, con applicazione di sanzioni pecuniarie e misura interdittiva accessoria. Dopo una precedente decisione della Cassazione che aveva accolto solo il motivo relativo alla quantificazione della sanzione, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina transitoria del d.lgs. n. 72/2015, la Corte d’appello, in sede di rinvio, ha rideterminato le sanzioni in importi inferiori rispetto a quelli originari, confermando però la misura interdittiva. I ricorrenti hanno censurato la sentenza di rinvio deducendo violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi a un calcolo automatico e proporzionale della nuova sanzione, senza rivalutare i fatti, e che la nuova quantificazione sarebbe stata eccessiva e non coerente con i principi già fissati dalla Cassazione. Hanno inoltre contestato nel merito la gravità delle condotte e la ricostruzione degli eventi, negando falsità dei comunicati, finalità manipolative, prova dell’acquisto fittizio delle azioni, incidenza sul mercato e significatività degli ordini di acquisto attribuiti a uno dei ricorrenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio di rinvio, non era possibile rimettere in discussione i fatti definitivamente accertati e la consumazione degli illeciti, dovendosi limitare il giudice del rinvio a ricalcolare la sanzione alla luce del nuovo quadro normativo. Ha inoltre precisato che la precedente pronuncia di legittimità non imponeva un mero criterio aritmetico di de-quintuplicazione automatica della sanzione originaria, ma richiedeva una nuova valutazione della gravità della condotta secondo i criteri ordinari di cui all’art. 133 c.p., senza condizionamenti derivanti dalla sanzione precedente. La Corte d’appello aveva quindi legittimamente rivalutato le circostanze di fatto già acquisite, scegliendo un importo ritenuto adeguatamente afflittivo. Il ricorso è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 187-ter d.lgs. n. 58/1998
norma sanzionatoria per l’illecito di manipolazione del mercato, posta a fondamento delle sanzioni amministrative contestate
art. 187-quater d.lgs. n. 58/1998
fonte della misura interdittiva accessoria confermata anche in sede di rinvio
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72/2015
la parte che escludeva l’applicazione retroattiva delle modifiche sanzionatorie è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 72/2015
ha inciso sulla disciplina delle sanzioni amministrative per l’illecito contestato, imponendo la rideterminazione nel nuovo quadro edittale
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 72/2015
ha introdotto i nuovi limiti edittali ridotti da applicare nella rideterminazione della sanzione
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla Cassazione, ma può rivalutare i fatti nei limiti necessari alla nuova decisione
art. 380-bis c.p.c.
procedura accelerata con proposta del consigliere, rilevante ai fini dell’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste per il rigetto conforme alla proposta
art. 133 c.p.
criterio generale richiamato per la concreta determinazione della sanzione nel mutato quadro normativo
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende in caso di rigetto conforme alla proposta
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione, se dovuto
Massime di principio
- Quando una sentenza di legittimità annulla o cassa solo per la rideterminazione della sanzione alla luce di un mutato quadro normativo, il giudice di rinvio non può rimettere in discussione gli accertamenti di fatto ormai coperti dal giudicato interno o comunque definitivamente consolidati.
- Il giudice di rinvio, nel rideterminare la sanzione, deve applicare i nuovi limiti edittali e procedere a una nuova valutazione della gravità del fatto secondo i criteri ordinari di personalizzazione del trattamento sanzionatorio, senza essere vincolato da un mero rapporto aritmetico rispetto alla sanzione originaria.
- La declaratoria di illegittimità della disciplina transitoria che impediva l’applicazione retroattiva del regime più favorevole impone la rideterminazione della sanzione nel nuovo quadro normativo, ma non comporta automaticamente la semplice de-quintuplicazione della sanzione pregressa.
- Nel giudizio di rinvio, il riferimento ai principi fissati dalla Cassazione va inteso come obbligo di conformarsi alla ratio decidendi, non come divieto assoluto di rivalutare le circostanze di fatto già acquisite ai fini della sola quantificazione della sanzione.
- Se il ricorso è definito in senso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e viene rigettato, possono applicarsi le conseguenze economiche aggravate previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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