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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41276/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 285 del 1992. In sostanza, ha sostenuto che la condotta contestata non dovesse integrare il reato edittale applicato, ma dovesse essere sussunta nella sola violazione amministrativa relativa all'occupazione della sede stradale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che il vizio di motivazione non è deducibile quando la censura investe una questione di diritto, essendo necessario denunciare la violazione di legge; dall'altro lato, ha ritenuto comunque infondata la doglianza, perché l'illecito amministrativo di occupazione della sede stradale tutela la sicurezza della circolazione, mentre il delitto contestato tutela il patrimonio, sicché i due precetti operano su beni giuridici diversi e possono concorrere. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    "i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto"

    Il vizio di motivazione non può essere usato per contestare una questione giuridica; se si assume erronea la soluzione di diritto, il motivo corretto è la violazione di legge.

  • art. 20 del D.Lgs. 20 aprile 1992 n. 285

    L'occupazione della sede stradale costituisce illecito amministrativo volto a tutelare la sicurezza della circolazione stradale.

  • art. 633 cod. pen.

    Il delitto di invasione di terreni o edifici tutela il patrimonio; non è escluso dalla parallela violazione amministrativa dell'art. 20 del Codice della strada, trattandosi di beni giuridici diversi.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure che investono la correttezza giuridica della decisione non possono essere veicolate come vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; in tali casi il motivo corretto è la deduzione di violazione di legge.
  • La presenza di un illecito amministrativo e di un reato non esclude di per sé la configurabilità del reato quando le due disposizioni tutelano beni giuridici diversi e reprimono condotte non sovrapponibili sul piano offensivo.
  • La riqualificazione del fatto in sede di legittimità non può essere richiesta sulla sola base di un preteso deficit motivazionale, se la censura mira in realtà a contestare l'inquadramento normativo della fattispecie.
  • L'occupazione della sede stradale, quale illecito amministrativo, può coesistere con l'invasione penalmente rilevante quando quest'ultima incida sul patrimonio e non venga neutralizzata dalla disciplina amministrativa del Codice della strada.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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