Sentenza n. 7660/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 02700/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Veneto n. 2700/2024 che aveva annullato le intimazioni di pagamento del 12 novembre 2021 per il prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2001/02 e gli atti connessi, inclusa la cartella di pagamento notificata nel 2008
Esito
Favorevole al ricorrente (enti creditori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
AGEA e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno impugnato la sentenza del TAR Veneto, che aveva accolto il ricorso degli ex soci dell’azienda agricola ritenendo prescritto il credito per mancata prova di atti interruttivi tra la cartella del 2008 e le intimazioni del 2021. Le Agenzie hanno contestato il mancato esercizio dei poteri istruttori del TAR e dedotto l’interruzione della prescrizione per effetto della notifica della cartella, della richiesta di rateizzazione del 2010 e del giudizio sull’imputazione del prelievo concluso con sentenza del TAR Lazio n. 1648/2014. Gli appellati hanno riproposto i motivi assorbiti e proposto appello incidentale: hanno contestato la prescrizione del credito e la notifica e legittimità della cartella, la sospensione del ruolo, l’assenza di intimazioni regionali, la riattivazione di un ruolo che assumevano annullato, la contrarietà della pretesa al diritto UE e la necessità di rinvio pregiudiziale, la duplicazione del ruolo, la motivazione delle intimazioni e la legittimità degli interessi e della procedura di recupero.
La decisione
L’appello principale è stato accolto parzialmente: la sentenza del TAR è riformata nella parte in cui aveva ritenuto prescritto l’intero credito. La sorte capitale, soggetta a prescrizione decennale, non era prescritta, poiché la costituzione di AGEA nel giudizio sugli atti presupposti aveva interrotto permanentemente la prescrizione fino al deposito della sentenza del TAR Lazio dell’11 febbraio 2014 e, da allora alla notifica delle intimazioni del 2021, non era trascorso il decennio. Gli interessi, soggetti a prescrizione quinquennale, erano invece prescritti dal decorso di oltre cinque anni dalla cessazione dell’effetto interruttivo permanente. È stata ammessa in appello la produzione della sentenza del TAR Lazio, quale documento attestante la formazione di un giudicato; non sono stati ammessi ulteriori documenti non necessari o irrilevanti. I motivi riproposti dagli appellati sono stati respinti o dichiarati inammissibili: la cartella risultava notificata dall’avviso di ricevimento già prodotto; i vizi propri della cartella dovevano essere dedotti impugnandola tempestivamente e non potevano essere fatti valere contro le successive intimazioni. È stata respinta la tesi dell’annullamento automatico del ruolo ai sensi della legge n. 228/2012, poiché il recupero del prelievo supplementare è regolato dalla disciplina speciale e dal principio di continuità della gestione. Le intimazioni, atti sollecitatori della riscossione di debiti già accertati, potevano essere contestate per vizi propri, non per questioni relative alla determinazione sostanziale del debito; per tale ragione sono state dichiarate inammissibili anche le doglianze fondate sul diritto UE e non è stato disposto il rinvio pregiudiziale. Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto UE comporta annullabilità, non nullità, salvo che sia incompatibile con il diritto UE la norma interna attributiva del potere, ipotesi non ricorrente. Respinte le censure sulla duplicazione del ruolo, sulla motivazione e sull’indicazione della data di esecutività del ruolo; sono divenute improcedibili per carenza di interesse le questioni sugli interessi, essendone stata accertata la prescrizione. Appello incidentale respinto. Gli ex soci sono stati condannati, in solido, a rifondere alle Agenzie le spese dei due gradi, liquidate in complessivi euro 6.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
La sentenza n. 1648/2014 del T.A.R. per il Lazio può, invece, essere acquisita conformemente all’orientamento della Sezione, secondo cui “pur dovendo in via di principio escludersi l’ammissibilità di nuovi documenti depositati in appello dalla parte che ha omesso di produrli in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio impartito dal primo giudice, devono invece sempre essere ammessi i documenti attestanti la formazione di un giudicato”; difatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5), c.p.c.
Il limite alla produzione di nuovi documenti in appello non impedisce l’acquisizione di documenti attestanti un giudicato, per evitare il contrasto tra giudicati e la conseguente possibile revocazione.
art. 2946 c.c.
Infatti, in relazione al termine di prescrizione va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, con riferimento alla sorte capitale opera il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64), mentre per gli interessi opera il termine di prescrizione quinquennale.
Per il credito relativo alla sorte capitale del prelievo supplementare si applica la prescrizione decennale; per gli interessi si applica quella quinquennale.
art. 2945, comma 2, c.c.
Inoltre, la costituzione in giudizio di Agea nei giudizi avverso gli atti presupposti determina l’interruzione della prescrizione con effetto permanente ex art. 2945, comma 2, c.c. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2024, n. 9999; v., anche, Cassazione civile, sez. lav., 29 luglio 2021, n. 21799; Id, 9 giugno 2023, n. 16470).
La costituzione in giudizio dell’ente creditore nel contenzioso sugli atti presupposti interrompe permanentemente la prescrizione sino alla definizione del giudizio.
art. 3 Regolamento (CE) n. 2988/95
Del resto, va considerato che la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento in esame prevede un termine di prescrizione delle “azioni giudiziarie” e non dei crediti e, pertanto, il richiamo a tale disciplina non è conferente nel caso di specie (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778, § 12.1).
Il termine previsto dall’art. 3 riguarda le azioni giudiziarie conseguenti alle irregolarità e non la prescrizione del credito per prelievo supplementare oggetto della controversia.
art. 8-quinquies, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 5/2009
Come affermato dalla Sezione l’effetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1 comma 543 della legge 228 del 2012, in mancanza di conferma degli stessi, non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall’art. 8-quinquies, commi 10-bis e 10-ter, del d.l. 5 del 2009 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 agosto 2026, n. 6508).
L’annullamento automatico dei ruoli previsto dalla legge n. 228/2012 non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, soggetta alla disciplina speciale di continuità della gestione.
art. 8-quinquies d.l. n. 5/2009
L’art. 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha, infatti, stabilito che, “a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
La riscossione coattiva degli importi dovuti per il prelievo supplementare latte, nei casi previsti dalla norma, segue le disposizioni richiamate sulla riscossione mediante ruolo.
art. 133 c.p.a.
Atti come quelli oggetto del presente giudizio, pur se devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 c.p.a., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo.
La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle intimazioni non sottrae tali atti alle disposizioni, preclusioni e principi propri della riscossione mediante ruolo.
art. 21-septies l. n. 241/1990
In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
La violazione del diritto UE determina annullabilità e non nullità, poiché il contrasto con il diritto UE non rientra tra le ipotesi tassative di nullità previste dall’art. 21-septies.
art. 1, comma 543, l. n. 228/2012
Come affermato dalla Sezione l’effetto di annullamento automatico dei ruoli ex art. 1 comma 543 della legge 228 del 2012, in mancanza di conferma degli stessi, non si estende alla riscossione del prelievo supplementare, che è regolata secondo il principio di continuità della gestione dall’art. 8-quinquies, commi 10-bis e 10-ter, del d.l. 5 del 2009 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 agosto 2026, n. 6508).
L’annullamento automatico dei ruoli in mancanza di conferma non opera per la riscossione del prelievo supplementare latte, assoggettata alla disciplina speciale.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
In ultimo, è infondata la censura relativa all’omessa indicazione della data di esecutività del residuo ruolo, non trovando applicazione la disposizione di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1316).
La disposizione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 sull’indicazione della data di esecutività non si applica al residuo ruolo controverso.
art. 112 c.p.c.
Si precisa che le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi ritualmente veicolati attraverso l’impugnazione principale, quella incidentale e i motivi riproposti, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Il giudice deve pronunciarsi sui motivi ritualmente proposti; le doglianze non esaminate possono essere considerate non rilevanti e inidonee a modificare la decisione.
Massime di principio
- Per i crediti relativi al prelievo supplementare latte, la sorte capitale è soggetta al termine di prescrizione decennale, mentre gli interessi sono soggetti al termine quinquennale; la costituzione dell’ente creditore nel giudizio sugli atti presupposti interrompe permanentemente la prescrizione fino alla definizione di quel giudizio.
- In appello, nonostante la preclusione alla produzione di nuovi documenti non prodotti in primo grado dopo un ordine istruttorio, devono essere ammessi i documenti che attestano la formazione di un giudicato, per evitare il contrasto tra giudicati.
- Le intimazioni di pagamento relative a debiti già accertati sono atti esecutivi o sollecitatori della riscossione e possono essere impugnate per vizi propri, non per contestare la determinazione sostanziale del credito o i vizi dell’atto presupposto che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato.
- Il contrasto di un atto amministrativo con il diritto dell’Unione europea comporta annullabilità per violazione di legge, non nullità, salvo che sia incompatibile con il diritto UE la norma interna attributiva del potere; la nullità non deriva dalla mera violazione di una regola che disciplina le modalità di esercizio del potere.
- L’effetto di annullamento automatico dei ruoli previsto dalla legge n. 228/2012 non si estende alla riscossione del prelievo supplementare latte, disciplinata dalle norme speciali secondo il principio di continuità della gestione.
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