Sentenza del 17/03/2017 n. 6926 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia denunciando la nullità dell'intero procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società di persone e degli altri soci. L'accertamento riguardava un maggior reddito di partecipazione imputato al socio per l'anno d'imposta 1998. In materia di redditi delle società di persone, l'accertamento è unitario e deve essere trattato in un unico processo con la partecipazione necessaria della società e di tutti i soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato del contribuente, per difetto di soccombenza e di interesse. Ha cassato sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado, disponendo il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Catania, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà integrare il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci, riesaminare il merito della controversia e decidere anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente sulla fondatezza dell'accertamento fiscale.
Norme richiamate
Art. 383, comma 3, c.p.c.
annullamento con rinvio al giudice di primo grado
Quando viene rilevato un vizio processuale che ha compromesso l'intero giudizio, come la violazione del litisconsorzio necessario, la Corte di cassazione può cassare le decisioni di merito e rinviare la causa al giudice di primo grado.
Principio del litisconsorzio necessario nelle controversie sui redditi delle società di persone
unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci
L'accertamento del reddito della società di persone e la conseguente imputazione pro quota ai soci costituiscono un accertamento unitario. Pertanto, la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio; la loro mancata partecipazione determina la nullità dell'intero processo.
Cass., Sezioni Unite, 4 giugno 2008, n. 14815
Conferma la necessità del litisconsorzio originario tra società di persone e soci nelle controversie relative all'accertamento del reddito societario e dei redditi imputati per trasparenza.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti il reddito di una società di persone e il reddito imputato ai soci, società e tutti i soci devono essere presenti nello stesso processo.
- Se il contraddittorio non è stato integrato nei confronti di tutti i soggetti necessari, il vizio riguarda l'intero procedimento e non soltanto la posizione del socio che ha presentato ricorso.
- La Corte di cassazione, in presenza di tale vizio processuale, normalmente cassa le decisioni di merito e rinvia al giudice di primo grado, che deve rinnovare il giudizio dopo aver coinvolto tutti i litisconsorti necessari.
- L'accoglimento del ricorso per un vizio processuale non equivale a una decisione sul merito dell'accertamento: la fondatezza della pretesa fiscale dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio.
- Un ricorso incidentale condizionato è inammissibile se la parte non è soccombente o non dimostra un interesse attuale; le questioni assorbite possono comunque essere riproposte davanti al giudice di rinvio.
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