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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13930/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma dell'affermazione di responsabilità per detenzione a fine di spaccio di marijuana (art. 73 d.P.R. n.309/1990), denunciando erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Contestavano in particolare la mancata valutazione della destinazione della sostanza all'uso personale, l'assenza di concreti indizi di spaccio nonostante il modesto quantitativo complessivo (circa 40 g), la scarsa spiegazione della attribuzione del possesso in concorso ad entrambi (senza contestazione dell'art. 110 c.p.), e la non congruità della motivazione relativa alla capacità economica di Michele.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse adeguatamente valutato le dichiarazioni dei ricorrenti (Michele che si assumeva la proprietà per uso personale; Francesco che attribuiva la droga al figlio), e che gli elementi presi a supporto della destinazione allo spaccio (piccoli strumenti tipo trita-erba, forbicine, comportamento definito "ambiguo", consistenza economica) non fossero sufficienti a provare l'elemento costitutivo del reato. La Cassazione ha sottolineato che il fine di spaccio è elemento da provare dall'accusa e che, alla luce della carenza probatoria, non è possibile un rilievo logico e motivazionale tale da sostenere la condanna; perciò ha annullato la sentenza per assenza del fatto.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    La Corte ha richiamato che la destinazione allo spaccio è elemento costitutivo del reato di detenzione illecita; tale finalità deve essere provata dall'accusa. La mera detenzione non equivale automaticamente a detenzione a fini di spaccio.

  • codice penale, art. 110

    L'art. 110 (concorso di persone) è richiamato per criticare la decisione di considerare le condotte in concorso senza una formale contestazione o adeguata motivazione sull'attribuzione del possesso dell'intero quantitativo a entrambi.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.6, n.26738 del 18/09/2020, Canduci; Sez.4, n.39262 del 25/09/2008, Brambati)

    Rilevato il principio consolidato che l'onere di provare la destinazione allo spaccio grava sull'accusa e che la destinazione all'uso personale non è una causa di non punibilità da provare dall'imputato, bensì una circostanza che può escludere la sussistenza dell'elemento costituivo quando l'accusa non dimostri il contrario.

Massime di principio

  • Il fine di spaccio è un elemento costitutivo del reato di detenzione di stupefacenti e spetta all'accusa dimostrarlo con prove concrete; in presenza di prove insufficienti prevale la qualificazione per uso personale o l'assoluta carenza di fatto.
  • Quantitativi modesti di droga e modalità di custodia compatibili con il consumo personale (involucri separati, presenza in camera/indumenti, strumenti di consumo) possono escludere la sussistenza del reato di detenzione a fini di spaccio se non corredati da altri indizi concreti di cessione a terzi.
  • La semplice presenza di oggetti quali trita-erba, forbicine o semi non è in sé decisiva per dimostrare l'intento di spaccio, potendo essere compatibile con il consumo personale.
  • La dichiarazione dell'imputato che attribuisce la detenzione a un'altra persona o che la finalità è personale deve essere adeguatamente valutata dal giudice e non può essere scartata con valutazioni generiche o «massime di esperienza» prive di concreto riscontro probatorio.
  • Per assumere il concorso tra più soggetti nella detenzione dell'intero quantitativo, è necessaria una motivazione specifica che colleghi ciascun indagato al possesso della sostanza o una formale contestazione dell'art. 110 c.p.; l'assenza di tali elementi rende viziata la pronuncia.
  • Se la motivazione di merito mostra una sostanziale carenza probatoria e non vi sono prospettive di ulteriori sviluppi istruttori utili, la Cassazione può annullare senza rinvio perche' il fatto non sussiste.
  • La capacità economica o lo stipendio del presunto detentore non costituiscono di per sé indizio decisivo circa la destinazione allo spaccio, specie quando il valore della sostanza è modesto.

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